Aggiornamento normativo – Aprile 2026

UNI CEI EN ISO 14019-1:2026

Informazioni sulla sostenibilità – Parte 1: Principi generali e requisiti per la validazione e la verifica

Recepisce 

EN ISO 14019-1:2026

 

 

UNI CEI EN ISO 14019-2:2026

Informazioni sulla sostenibilità – Parte 2: Principi e requisiti per i processi di verifica

Recepisce 

EN ISO 14019-2:2026

 

 

UNI EN ISO 14001:2026

Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso

Recepisce 

EN ISO 14001:2026

 

 

UNI EN 13001-3-6:2026

Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 3-6: Stati limite e verifica dell’idoneità del macchinario – Cilindri idraulici

Recepisce 

EN 13001-3-6:2026

 

 

UNI 11621-8:2026

Attività professionali non regolamentate – Profili di ruolo professionale per l’ICT – Parte 8: Profili di ruolo professionale relativi all’Intelligenza Artificiale (IA)

 

 

UNI EN 18074:2026

Decarbonizzazione industriale: requisiti e linee guida per i piani di transizione settoriale

Recepisce 

EN 18074:2025

 

 

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2026

Valutazione della conformità — Requisiti per gli organismi che eseguono ispezioni

Recepisce 

EN ISO/IEC 17020:2026

 

 

UNI CEI EN ISO 14019-4:2026

Informazioni sulla sostenibilità – Parte 4: Principi e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni sulla sostenibilità

Recepisce 

EN ISO 14019-4:2026

 

 

UNI ISO 7752-2:2026

Apparecchi di sollevamento – Posizione e caratteristiche dei comandi – Parte 2: Disposizioni di base e requisiti per le gru mobili

Adotta 

ISO 7752-2:2025

 

 

UNI ISO/TS 23624:2026

Apparecchi di sollevamento — Uso sicuro delle funi in fibra ad alta prestazione nelle applicazioni con apparecchi di sollevamento

Adotta 

ISO/TS 23624:2021

 


																				

Aggiornamento normativo – Marzo 2026

EC 1-2026 UNI EN 13155:2025

Apparecchi di sollevamento – Sicurezza – Attrezzature amovibili di presa del carico

 

 

EC 1-2026 UNI EN 415-2:2025

Sicurezza delle macchine per imballare – Parte 2: Macchine per imballare contenitori rigidi prefor

 

 

UNI EN ISO 3991:2026

Macchine agricole – Sistemi di alimentazione robotizzati – Sicurezza

Recepisce 

EN ISO 3991:2025

 

 

UNI CEI EN ISO/IEC 19896-3:2026

Sicurezza delle informazioni, cybersicurezza e protezione della privacy – Requisiti per le competenze del personale addetto alla valutazione della conformità della sicurezza informatica – Parte 3: Requisiti di conoscenza e competenza per valutatori e revisori in accordo alla serie di norme ISO/IEC 15408 e alla norma ISO/IEC 18045

Recepisce 

EN ISO/IEC 19896-3:2025

 

 

UNI CEI EN ISO/IEC 19896-1:2026

Sicurezza delle informazioni, cybersicurezza e protezione della privacy – Requisiti per le competenze del personale addetto alla valutazione della conformità della sicurezza informatica – Parte 1: Panoramica e concetti

Recepisce 

EN ISO/IEC 19896-1:2025

 

UNI CEI EN ISO/IEC 27019:2026

Sicurezza delle informazioni, cybersicurezza e protezione della privacy – Controlli per la sicurezza delle informazioni per il settore dell’energia

Recepisce 

EN ISO/IEC 27019:2025

 

 

UNI CEI EN ISO/IEC 19896-2:2026

Sicurezza delle informazioni, cybersicurezza e protezione della privacy – Requisiti per le competenze del personale addetto alla valutazione della conformità della sicurezza informatica – Parte 2: Requisiti di conoscenza e competenza per tester e validatori in conformità alle norme ISO/IEC 19790 e ISO/IEC 24759

Recepisce 

EN ISO/IEC 19896-2:2026

 

 

UNI CEI EN ISO/IEC 17007:2026

Valutazione della conformità – Guida per l’elaborazione di documenti normativi idonei per la valutazione della conformità

Recepisce 

EN ISO/IEC 17007:2026

 

 

UNI 12010:2026

Attività professionali non regolamentate – Tecnico qualificato al controllo periodico di catene, funi, brache di sollevamento ed accessori di sollevamento – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

 


																				

Aggiornamento normativo – Febbraio 2026

EC 1-2026 UNI EN 14439:2025

Apparecchi di sollevamento – Sicurezza – Gru a torre

 

 

EC 1-2026 UNI CEI EN 18037:2025

Linee guida per una valutazione settoriale della cybersicurezza

 

 

EC 1-2026 UNI EN 17235:2024

Dispositivi di ancoraggio permanenti e ganci di sicurezza

 

 

UNI EN 13001-3-5:2026

Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 3-5: Stati limite e verifica dell’idoneità di ganci fucinati e di fusione

Recepisce 

EN 13001-3-5:2025

 

 

UNI CEI EN ISO 22734-1:2026

Generatori di idrogeno che utilizzano l’elettrolisi dell’acqua – Parte 1: Sicurezza

Recepisce 

EN ISO 22734-1:2025

 

 

UNI EN 415-4:2026

Sicurezza delle macchine per imballare – Parte 4: Pallettizzatori e depallettizzatori e attrezzature associate

Recepisce 

EN 415-4:2025

 

 

UNI EN ISO 9241-171:2026

Ergonomia dell’interazione uomo-sistema – Parte 171: Guida sull’accessibilità dei software

Recepisce 

EN ISO 9241-171:2025

 

 

UNI EN ISO 9241-112:2026

Ergonomia dell’interazione uomo-sistema – Parte 112: Principi per la presentazione dell’informazione

Recepisce 

EN ISO 9241-112:2025

 

 

UNI 11082:2026

Manutenzione – Terminologia specifica per il settore del trasporto

 

 

UNI EN ISO 9241-161:2026

Ergonomia dell’interazione uomo-sistema – Parte 161: Guida sugli elementi visivi di interfaccia utente

Recepisce 

EN ISO 9241-161:2025

 

 

UNI EN ISO/ASTM 52938-1:2026

Additive manufacturing per metalli — Ambiente, salute e sicurezza — Parte 1: Requisiti di sicurezza per macchine PBF-LB

Recepisce 

EN ISO/ASTM 52938-1:2025

 

 

UNI EN ISO 19085-13:2026

Macchine per la lavorazione del legno – Sicurezza – Parte 13: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale

Recepisce 

EN ISO 19085-13:2025

 

 

UNI CEI EN ISO/IEC 12792:2026

Technologie Informatiche – Intelligenza artificiale (IA) – Tassonomia della trasparenza dei sistemi di IA

Recepisce 

EN ISO/IEC 12792:2025

 

 

UNI/TR 11894-2:2026

Porte industriali, commerciali, da garage e cancelli – Parte 2: Linee guida operative per i processi di installazione, manutenzione e riqualificazione

 

 

UNI ISO 4301-4:2026

Apparecchi di sollevamento — Classificazione — Parte 4: Gru a portale

Adotta 

ISO 4301-4:2025

 

 

UNI EN 16474:2026

Macchine per materie plastiche e gomma – Vulcanizzatrici per pneumatici – Requisiti di sicurezza

Recepisce 

EN 16474:2025

 

 

UNI EN ISO 19085-15:2026

Macchine per la lavorazione del legno – Sicurezza – Parte 15: Presse

Recepisce 

EN ISO 19085-15:2025


Fonte: UNI- Ente Italiano normazione

																				

Pacchetto Omnibus I: l’UE semplifica le norme sulla sostenibilità e la due diligence

Le misure di semplificazione introdotte incidono in modo significativo su due pilastri del quadro regolatorio europeo sulla sostenibilità: la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D).

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’UE della Direttiva (UE) 2026/470 il 26 febbraio 2026, si è formalmente concluso l’iter normativo del pacchetto Omnibus I, segnando l’avvio della fase di recepimento da parte degli Stati membri, che hanno dodici mesi di tempo per adeguare i rispettivi ordinamenti nazionali.

 

Principali novità per la CSRD

  • Soglie dimensionali aggiornate: obbligo di rendicontazione solo per imprese con più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di ricavi netti; le PMI restano escluse, con possibilità di adesione volontaria secondo principi semplificati.

  • Protezione delle piccole imprese nella catena del valore: le imprese con meno di 1.000 dipendenti possono rifiutare richieste di informazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dai principi volontari, riducendo l’effetto “a cascata”.

  • Limited assurance: la revisione dei dati di sostenibilità continuerà a basarsi su un modello di attestazione a livello di sicurezza limitato, con adozione dei principi definitivi da parte della Commissione entro il 1° luglio 2027, eliminando l’obbligo di passare alla reasonable assurance.

  • Esenzioni transitorie per le imprese della “prima fase” e alcune partecipazioni finanziarie, riducendo gli oneri iniziali.

 

Principali novità per la CSDDD

  • Ambito di applicazione ristretto: obbligo solo per imprese con oltre 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato, cioè quelle in grado di influenzare significativamente la catena del valore.

  • Valutazione degli impatti negativi: priorità sugli impatti più probabili e gravi, con focus sui partner commerciali diretti.

  • Eliminazione dell’obbligo del piano di transizione climatica e introduzione di un limite massimo di responsabilità pari al 3% del fatturato netto mondiale, con sanzioni a livello nazionale.

  • Armonizzazione normativa: maggiore certezza del diritto e riduzione del rischio di frammentazione tra Stati membri.

  • Rinvio dei termini di recepimento: la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 luglio 2028, con applicazione obbligatoria entro luglio 2029.

 

Impatto atteso

La riforma punta a coniugare sostenibilità, competitività e certezza del diritto, generando benefici concreti per le imprese europee:

  • riduzione della burocrazia e degli obblighi sproporzionati, soprattutto per le PMI;

  • maggiore flessibilità nella raccolta e nella comunicazione delle informazioni ESG;

  • riduzione delle ripercussioni a cascata sulle catene di fornitura;

  • maggiore chiarezza sul ruolo della revisione e sulle responsabilità aziendali.

 

Prossime tappe

Il testo legislativo  entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli Stati membri avranno un anno per recepire le disposizioni nella legislazione nazionale, con alcuni articoli da adeguare entro il 26 luglio 2028.

Con la Direttiva (UE) 2026/470, l’UE avvia una fase di semplificazione mirata, confermando l’impegno a favore di un mercato più competitivo e sostenibile, dove le imprese possono crescere senza essere appesantite da obblighi sproporzionati.

																				

Aggiornamento normativo – Gennaio 2026

UNI EN 1175:2026

Sicurezza dei carrelli industriali – Requisiti elettrici/elettronici

Recepisce 

EN 1175:2025

 

UNI EN 415-8:2026

Sicurezza delle macchine per imballare – Parte 8: Macchine reggiatrici

Recepisce 

EN 415-8:2025

 

UNI ISO 369:2026

Macchine utensili – Simboli per le indicazioni riportate sulle macchine utensili

Adotta 

ISO 369:2009

 

UNI EN 13288:2026

Macchine per l’industria alimentare – Macchine per il sollevamento e il rovesciamento di recipienti – Requisiti di sicurezza e di igiene

Recepisce 

EN 13288:2025

 

UNI ISO 6899:2026

Prescrizioni di collaudo delle presse meccaniche aperte frontalmente – Prove di accuratezza

Adotta 

ISO 6899:1984


Fonte: UNI- Ente Italiano normazione

																				

Iperammortamento 2026: l’emendamento che apre ai Paesi del G7 (ma solo per alcuni beni)

Un emendamento al Decreto Milleproroghe, attualmente all’esame della Commissione Bilancio della Camera, propone una revisione significativa della disciplina dell’iperammortamento, l’incentivo fiscale destinato agli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico. La proposta introduce due novità rilevanti: la proroga della misura fino al 2028 e l’estensione del beneficio anche ai beni prodotti nei Paesi del G7, seppur limitatamente a specifiche categorie merceologiche.

 

Il contesto normativo

Con la Legge di Bilancio 2026 l’iperammortamento è stato limitato ai beni prodotti nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo, con l’obiettivo di tutelare l’industria manifatturiera europea.

La scelta ha però generato forti criticità per le imprese che operano in settori in cui non esistono alternative tecnologicamente equivalenti di produzione europea, rendendo più complesso l’accesso all’incentivo per investimenti strategici.

 

Le novità introdotte dall’emendamento

L’emendamento 14.44 prevede la proroga dell’iperammortamento fino al 31 dicembre 2028, con possibilità di consegna dei beni entro il 30 giugno 2029 a fronte di un acconto minimo del 20%.

La proposta introduce inoltre un’estensione del perimetro territoriale ai Paesi del G7 – Stati Uniti, Giappone, Canada e Regno Unito – oltre ai Paesi UE già ammessi, ma solo per una selezione limitata di beni.

 

Le categorie merceologiche interessate

L’estensione dell’iperammortamento ai Paesi del G7 riguarda macchinari industriali essenziali per la produzione di beni, con particolare attenzione a quelli destinati a movimentazione, trasformazione e lavorazione dei prodotti.

Rientrano i principali macchinari produttivi, come carrelli elevatori, sistemi di sollevamento e trasporto industriale, macchine movimento terra, linee per la lavorazione alimentare, impianti per carta e cartone, oltre a macchine per la lavorazione di minerali e materiali industriali. Sono inclusi anche trattori e macchine speciali utilizzati nei processi produttivi e logistici.

Si tratta di beni strumentali ad alto impatto produttivo, per i quali l’offerta europea non sempre è sufficiente o tecnologicamente equivalente, giustificando così un’apertura mirata ai principali Paesi industrializzati del G7.

Secondo i promotori dell’emendamento, si tratta di comparti in cui l’offerta europea risulta in alcuni casi insufficiente o non competitiva, rendendo necessaria una maggiore flessibilità normativa.

 

Criticità e perplessità

La proposta resta controversa e il suo iter parlamentare è tutt’altro che scontato, anche perché l’emendamento proviene dai banchi dell’opposizione.

Inoltre, la scelta di limitare l’estensione territoriale a poche categorie merceologiche appare come un intervento selettivo, che rischia di introdurre ulteriori complessità nella disciplina dell’iperammortamento.

 

Uno scenario ancora aperto

Il confronto parlamentare determinerà se l’iperammortamento potrà evolvere verso una maggiore apertura alle catene globali del valore o se resterà ancorato a un vincolo territoriale europeo.

In ogni caso, il dibattito mette in luce la necessità di bilanciare la tutela dell’industria europea con l’esigenza di garantire alle imprese strumenti efficaci per investire in innovazione e competitività.

																				

Nuove norme per salute e sicurezza: cosa cambia con la Legge n. 198/2025

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha convertito il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, introducendo misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché disposizioni in materia di protezione civile. La legge è entrata in vigore il 31 dicembre 2025.

 

Obiettivi del nuovo quadro normativo

Il decreto-legge mira a rafforzare la prevenzione, la vigilanza e la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di ridurre gli infortuni e migliorare le condizioni lavorative in tutti i settori produttivi.

 

Principali novità

Incentivi alle imprese virtuose
L’INAIL può rivedere le aliquote contributive in funzione dell’andamento infortunistico delle aziende, premiando le imprese con performance positive. Sono esclusi dai benefici coloro che abbiano subito condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza nei due anni precedenti.

Rete del Lavoro agricolo di qualità
L’accesso alla rete agricola è subordinato all’assenza di condanne penali o sanzioni rilevanti in materia di sicurezza negli ultimi tre anni. Le aziende iscritte potranno accedere a risorse INAIL destinate a investimenti e formazione.

Badge di cantiere obbligatorio
Viene introdotto l’obbligo per i lavoratori in cantiere di dotarsi di un badge identificativo con codice anticontraffazione, gestito anche tramite strumenti digitali interoperabili con la piattaforma nazionale SIISL.

Potenziamento della vigilanza e delle sanzioni
Sono previsti controlli prioritari su appalto e subappalto, maggiori poteri all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e incremento delle sanzioni mediante il sistema della “patente a crediti” per contrastare il lavoro irregolare.

Rafforzamento degli organici
Tra il 2026 e il 2028 sono previste assunzioni di 300 ispettori INL e 100 unità aggiuntive per il Comando Carabinieri Tutela del Lavoro.

Formazione e prevenzione
Almeno 35 milioni di euro all’anno saranno destinati a iniziative di formazione e diffusione della cultura della sicurezza, con particolare attenzione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e alle piccole imprese.

 

Altri punti chiave

  • Tracciamento dei “near miss” (mancati infortuni) tramite linee guida per le imprese con più di 15 dipendenti

  • Sorveglianza sanitaria rafforzata, con modifiche al D.Lgs. 81/2008 e strumenti per screening oncologici e promozione della salute

  • Borse di studio per i figli delle vittime di incidenti di lavoro e malattie professionali

  • Incentivi all’occupazione e all’inclusione di persone fragili o disabili, con limiti di quota riservata fino al 60%

 

																				

Iperammortamento 2026: guida completa agli incentivi per beni strumentali e innovazione

Con la Legge di Bilancio 2026 viene reintrodotto l’iperammortamento, lo strumento fiscale pensato per sostenere gli investimenti delle imprese italiane in beni strumentali e innovazione tecnologica. Questo incentivo sostituisce i precedenti piani Transizione 4.0 e 5.0 e si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con l’obiettivo di favorire la modernizzazione dei processi aziendali.

 

Cos’è e come funziona

L’iperammortamento consente di dedurre fiscalmente una quota più elevata del valore di acquisto dei beni strumentali nuovi.

Le maggiorazioni previste sono ripartite:

Fascia di investimento (€) Percentuale iperammortamento Risparmio fiscale
Fino a 2.5 milioni€ +180% 43,2% (IRES 24%)
Tra 2.5 e 10 milioni € +100% 24% (IRES 24%)
Tra 10 e 20 milioni € +50% 12% (IRES 24%)

Questi incrementi determinano l’ammontare aggiuntivo deducibile ai fini fiscali.

 

Novità 2026 – Vincolo “Made in Europe”
I beni agevolabili devono essere prodotti all’interno dell’UE/SEE, requisito che sta generando alcune incertezze applicative. Nei prossimi mesi sono attesi chiarimenti interpretativi e indicazioni sulla documentazione richiesta per certificare la conformità.

 

Beni agevolabili e requisiti

L’iperammortamento si applica a:

  1. Beni materiali 4.0 – macchinari, impianti e attrezzature interconnesse e integrate nei processi produttivi

  2. Beni immateriali 4.0 – software, sistemi e piattaforme digitali funzionali alla trasformazione tecnologica

  3. Beni per autoproduzione di energia rinnovabile – impianti destinati all’autoconsumo, come fotovoltaico e sistemi di accumulo

Per accedere all’agevolazione, l’impresa deve garantire:

  • Beni nuovi

  • Produzione dei beni UE/SEE (salvo eventuali aggiornamenti normativi)

  • Piena interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi informativi aziendali

  • Perizia tecnica asseverata 

  • Investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028

 

Come accedere all’agevolazione

L’accesso all’iperammortamento richiede una gestione puntuale delle comunicazioni al GSE:

  1. Comunicazione iniziale: dati identificativi, tipologia e importi degli investimenti programmati

  2. Comunicazione di conferma: entro 60 giorni dalla risposta del GSE, attestando il pagamento di almeno il 20% del valore dell’investimento

  3. Comunicazione finale: entro il 15 novembre 2028, con perizie, attestazioni e certificazioni a supporto della realizzazione degli investimenti

In caso di più beni, fa fede la data dell’ultimo completamento.

 

Consiglio operativo

Per sfruttare al massimo l’iperammortamento 2026, è fondamentale avere un supporto tecnico solido fin dalle prime fasi. I benefici fiscali più rilevanti si ottengono solo se l’investimento viene progettato con rigore, inserito in un percorso industriale chiaro e documentato in modo coerente fin dall’inizio. La misura premia le imprese che costruiscono processi interni capaci di sostenere verifiche tecniche e amministrative: un approccio preparato oggi significa vantaggi concreti domani.

 

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Aggiornamento normativo – Dicembre 2025

EC 1-2025 UNI EN 13374:2025

Parapetti anticaduta provvisori – Specifica di prodotto – Metodi di prova

 

 

EC 1-2025 UNI CEN/TS 17951:2024

Applicazioni illuminotecniche – Impianti di illuminazione di sicurezza adattiva

 

UNI ISO 37302:2025

Sistemi di gestione per la compliance – Guida per la valutazione dell’efficacia

Adotta 

ISO 37302:2025

 

UNI EN 18037:2025

Linee guida per una valutazione settoriale della cybersicurezza

Recepisce 

EN 18037:2025

 

 

UNI CEI ISO/IEC 42005:2025

Tecnologie informatiche – Intelligenza artificiale (IA) — Valutazione dell’impatto dei sistemi IA

Adotta 

ISO/IEC 42005:2025

 

 

UNI CEI ISO/IEC 42006:2025

Tecnologie informatiche — Intelligenza artificiale — Requisiti per gli organismi che forniscono servizi di audit e certificazione dei sistemi di gestione dell’intelligenza artificiale

Adotta 

ISO/IEC 42006:2025

 

 

UNI EN 15628:2025

Manutenzione – Qualifica del personale di manutenzione

Recepisce 

EN 15628:2025

 

 

UNI ISO 37303:2025

Sistemi di gestione per la compliance – Guida per la gestione delle competenze

Adotta 

ISO 37303:2025

 


Fonte: UNI- Ente Italiano normazione

 
																				

Aggiornamento normativo – Novembre 2025

UNI CEI EN ISO/IEC 27701:2025

Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy – Sistemi di gestione delle informazioni sulla privacy – Requisiti e linee guida

Recepisce 

EN ISO/IEC 27701:2025

 

 

UNI CEI EN ISO/IEC 27706:2025

Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy – Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni

Recepisce 

EN ISO/IEC 27706:2025

 

 

UNI CEI EN ISO/IEC 27555:2025

Sicurezza delle informazioni, cybersicurezza e protezione della privacy – Linee guida per la cancellazione delle informazioni di identificazione personale (PII)

Recepisce 

EN ISO/IEC 27555:2025

 

 

UNI 11996:2025

Parapetti anticaduta permanenti – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo

 

 

UNI ISO 18436-3:2025

Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine – Requisiti per l’addestramento e la certificazione del personale – Parte 3: Requisiti per gli organismi di formazione-addestramento e per il processo di formazione-addestramento

Adotta 

ISO 18436-3:2025