La circolare congiunta INL–Regioni del 14 luglio 2025 fornisce indicazioni operative sulla nomina del preposto alla sicurezza, chiarendo se possano ricoprire questo ruolo anche lavoratori con bassa anzianità o in apprendistato.
La questione è nata nel settore ferroviario, ma interessa trasversalmente tutte le aziende. L’obiettivo della circolare è quello di evitare errori di valutazione basati solo su criteri formali o contrattuali.
Chi può essere nominato preposto alla sicurezza sul lavoro?
Secondo il D.Lgs. 81/2008, il preposto è chi, in base alle proprie competenze professionali e ai poteri funzionali o gerarchici, vigila sull’attività lavorativa dei colleghi, assicura il rispetto delle direttive aziendali in materia di sicurezza e interviene in caso di comportamenti a rischio.
❌ La legge non impone limiti di anzianità o divieti per gli apprendisti
✅ L’unico criterio valido è la reale capacità di svolgere il ruolo.
Nomina di lavoratori con scarsa anzianità o apprendisti come preposti
Apprendisti come preposti: è legittimo?
Sì, è possibile nominare un lavoratore in apprendistato come preposto, ma solo se è effettivamente idoneo. La Cassazione Penale (sent. 6790/2024) ha chiarito che non esiste un divieto normativo: l’inidoneità deve essere valutata caso per caso, e non può derivare automaticamente dalla forma contrattuale.
Nomina di lavoratori con meno di 12 mesi di esperienza
Analogamente, non esiste una soglia di anzianità minima oltre la quale si diventa idonei. Il datore di lavoro deve però verificare le competenze acquisite, soprattutto nei contesti ad alto rischio.
Cosa deve verificare il datore di lavoro
Chi nomina un preposto deve:
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Valutare se la persona possiede competenze tecniche e operative coerenti con il ruolo
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Garantire che abbia ricevuto una formazione completa e aggiornata
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Assicurarsi che il lavoratore abbia potere effettivo di intervento verso i colleghi
Anche la valutazione dei rischi aziendali deve considerare il tipo di contratto e il grado di autonomia del lavoratore, come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
Controlli degli organi di vigilanza sul preposto
Gli ispettori del lavoro verificheranno caso per caso che:
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Il preposto abbia ricevuto formazione sostanziale, non solo formale
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Sia in grado di intervenire concretamente per prevenire situazioni di rischio
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Possieda conoscenze e competenze documentate, anche tramite colloqui o testimonianze dirette di colleghi
⚠️ La sola nomina formale non basta: serve la dimostrazione concreta di idoneità.
Implicazioni pratiche per le aziende
Le imprese devono evitare:
E devono invece:
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Investire nella formazione specifica del preposto
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Documentare le competenze acquisite e le responsabilità effettive
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Valutare periodicamente l’idoneità dei preposti, soprattutto se apprendisti o neoassunti
In definitiva, la nomina del preposto alla sicurezza sul lavoro non può basarsi solo su etichette contrattuali o anni di servizio. Secondo la circolare INL–Regioni del luglio 2025, anche un lavoratore apprendista può svolgere il ruolo, se formato, competente e in grado di esercitare i poteri previsti dalla legge.
Per le aziende, questo implica un approccio più attento e responsabile nella scelta dei preposti, a tutela della sicurezza reale e della conformità normativa.
La circolare congiunta INL–Regioni del 14 luglio 2025 fornisce indicazioni operative sulla nomina del preposto alla sicurezza, chiarendo se possano ricoprire questo ruolo anche lavoratori c...