AIA: modifiche sostanziali e non secondo i nuovi indirizzi di Regione Lombardia

Regione Lombardia – con Dgr 8 febbraio 2021 – n. XI/4268 “Criteri generali per l’individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 s.m.i. e modalità applicative ha rivisto le indicazioni operative per individuare quali modifiche debbano considerarsi sostanziali e quali non sostanziali.

Quali sono le modifiche sostanziali?

Secondo il Dlgs 152/2006 – Norme in materia ambientale – con modifica sostanziale si intende la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Il Dgr 8 febbraio 2021 – n. XI/4268 specifica che sono da ritenersi sostanziali le modifiche

  • per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l’Allegato VIII alla Parte II del Decreto legislativo 152/2006 indica i valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. […];
  • per le attività per le quali l’Allegato VIII alla Parte II del Decreto legislativo 152/2006 non indica valori di soglia, le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva di progetto o dal valore di progetto autorizzato, pari o superiore al 50% di quella autorizzata nel provvedimento AIA iniziale;
  • le modifiche di installazioni IPPC soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sia di attività rientranti nell’Allegato VIII alla Parte II del Decreto legislativo 152/2006 che di attività tecnicamente connesse;
  • le modifiche che comportano l’avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC anche in sostituzione di unità produttive preesistenti;
  • le modifiche che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti che necessitano di un titolo edilizio da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 208, comma 6 e 7 del Decreto legislativo 152/2006, salvo il caso in cui il gestore sia già in possesso di tale titolo edilizio o per il quale abbia già presentato richiesta;

Quali sono le modifiche non sostanziali?

Al contrario delle precedenti, non producono effetti negativi e significativi per l’ambiente o la salute umana.

Si distinguono 3 tipologie:

  • Modifiche non sostanziali che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione;
  • Modifiche non sostanziali che non comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione;
  • Modifiche che non comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione e che sono irrilevanti in termini di effetti prodotti sull’ambiente.

 

La normativa individua inoltre una serie di interventi oggetto di sola informativa

L’informativa dovrà dare comunque evidenza della tipologia di intervento previsto, dei tempi di attuazione, della compatibilità degli stessi con I’AIA vigente, delle caratteristiche tecniche dei nuovi impianti, ed una valutazione dalla quale emerga l’assenza di impatti sull’ambiente.

 

Fonte: Regione Lombardia


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