Cos’è il DNSH e come si applica al PNRR?

DNSH (Do No Significant Harm) è un principio fondamentale attorno al quale ruotano le misure del Recovery and Resilience Fund (RRF) e del PNRR.

Questo principio impone che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente ed è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF. Inoltre, i piani devono includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla transizione ecologica.

 

Criteri del DNSH

Il Regolamento individua sei criteri per determinare come le attività economiche possono contribuire alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali:

  1.  mitigazione dei cambiamenti climatici – un’attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
  2. adattamento ai cambiamenti climatici – un’attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
  3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine – un’attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
  4. transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti – un’attività economica non deve portare a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
  5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo – un’attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
  6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi – un’attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione Europea.

Sulla base dei sei criteri, sono state individuate le attività che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, identificando i settori cruciali per la riduzione dell’inquinamento. Il quadro definito dalla Tassonomia fornisce quindi una guida affidabile affinché le decisioni di investimento siano sostenibili. Esso è diventato un elemento sensibile nei criteri di assegnazione delle risorse europee.

 

Come valutare il rispetto del DNSH ai fini del PNRR

Tutte le misure inserite nei PNRR devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri dimostrarne il rispetto.

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti:

  1. impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo
  2. sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%
  3. contribuisce “in modo sostanziale” all’obiettivo ambientale
  4. richiede una valutazione DNSH complessiva

 

Una volta individuati questi scenari, sono stati definiti due approcci per le valutazioni DNSH:

  1. Approccio semplificato
    Viene adottato se, per un singolo obiettivo, l’intervento è classificabile in uno dei primi tre scenari. Le amministrazioni hanno quindi fornito una breve motivazione per mettere in luce le ragioni per cui l’intervento è associato ad un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde.
  2. Analisi approfondita e condizioni da rispettare
    Da adottare per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quello dell’energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti, e che dunque presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali. La stessa analisi si è resa necessaria anche per gli interventi che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

 

Fonti

Italia Domani – Piano Nazionale di ripresa e resilienza