Emissioni in atmosfera e sostanze pericolose: le linee guida di Regione Lombardia


Il D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 102, [Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.] ha modificato l’art. 271 del D.lgs. 152/06 Testo Unico Ambientale – Valori di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività – introducendo il comma 7-bis in cui si prevede la limitazione nella maggior misura possibile, sia da un punto di vista tecnico che di esercizio, delle emissioni di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.

I gestori degli stabilimenti o delle installazioni che utilizzino tali sostanze sono soggetti – ogni 5 anni dal rilascio dell’autorizzazione – all’invio all’Autorità Competente di una relazione che analizzi la disponibilità di eventuali alternative.

La scadenza per l’invio della prima relazione sulle possibili alternative – per stabilimenti o installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto – è il 28 agosto 2021.

La normativa nazionale non ha però fornito indicazioni determinanti sui contenuti della relazione, sugli esiti delle valutazioni e quindi sugli eventuali interventi da effettuare sui cicli produttivi che possono risultare particolarmente complessi e onerosi.

Regione Lombardia ha quindi condiviso un documento di linee guida per agevolare l’attività dei gestori degli stabilimenti che utilizzano sostanze pericolose.

 

Sostanze/Miscele oggetto di indagine

Le sostanze e miscele che si ritiene dovranno essere oggetto di indagine sono raccolte in una tabella, che per ciascuna famiglia fornisce delle considerazioni tecniche e delle indicazioni su come recuperare l’informazione sulla classificazione.

  • Sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
  • sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata
  • sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

 

Contenuti della relazione

La relazione mira ad analizzare la disponibilità di alternative alle sostanze pericolose nei cicli produttivi, valutando i rischi e la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione di tali sostanze.

I Gestori dovranno quindi:

  • verificare la presenza di sostanze/miscele rientranti nel ciclo produttivo dello stabilimento da cui si  originano  emissioni in atmosfera; in assenza di tali sostanze/miscele utilizzate come materie o in presenza in quantità inferiore ai 10 kg/anno, non vige l’obbligo di procedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 7bis;
  • analizzare la disponibilità di alternative disponibili sul mercato, sia a livello di sostanze/miscele meno pericolose che di tecnologie.

L’assenza di alternative percorribili o l’inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale – con i rischi connessi all’utilizzo di sostanze diverse – dovrà essere evidenziato e comprovato.

  • Predisporre un’analisi della fattibilità tecnica ed economica degli interventi e le relative tempistiche di attuazione.

Fermo restando la possibilità di richiedere chiarimenti o approfondimenti al Gestore in merito a quanto trasmesso,

L’Autorità competente potrà richiedere – oltre ad eventuali chiarimenti e approfondimenti su quanto trasmesso –  la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione per promuovere la sostituzione delle sostanze/miscele pericolose o ad aggiornare le prescrizioni o vigenti.

 

Fonte: Assolombarda


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