Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di inquinanti secondo il nuovo D.Lgs. 102/2020

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonchè per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2020

Il nuovo decreto legislativo introduce disposizioni che vanno ad incidere sull’attività dei medi impianti di combustione e aggiunge nuove definizioni – tra cui quella di emissione odorigena e solvente organico ­- e disposizioni volte al riordino del quadro normativo.

Le novità legislative riguardano sia gli stabilimenti già autorizzati che quelli con procedimento autorizzatorio in itinere (e in chiusura dopo il 28 agosto) o di prossima attivazione.

Alcune tra le modifiche riportare riguardano:

  • La gestione di variazione di gestore dello stabilimento e tempistica di comunicazione all’autorità competente – Art 269 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
  • Spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l’istruttoria relativa alle autorizzazioni a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall’autorità competente – Art 269 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
  • La gestione di emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata – Art 271 Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
  • Impianti di combustione – Art 281 – Disposizioni transitorie e finali
  • Sanzioni in aumento per chi non effettua le comunicazioni previste agli articoli 271 e 273 bis apportate modifiche all’ambito sanzionatorio del decreto – Art 279  Sanzioni
  • Parte II, Allegato I, parte V modificato con specifico nuovo allegato

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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