Iperammortamento 2026: pubblicato il decreto attuativo

Dopo mesi di attesa, è stato pubblicato il decreto attuativo che rende pienamente operativo il nuovo iperammortamento per il periodo 2026–2028. Il provvedimento definisce in modo dettagliato le regole di accesso all’incentivo, offrendo finalmente alle imprese un quadro chiaro su benefici fiscali, requisiti e procedure.

Dopo mesi di attesa dalla reintroduzione dell’iperammortamento con la Legge di Bilancio 2026, arriva finalmente il decreto attuativo ufficiale. Il provvedimento, firmato il 4 maggio dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, definisce in modo puntuale le modalità di accesso al beneficio e chiarisce diversi aspetti rimasti in sospeso.

Come già evidenziato nella nostra Guida completa dedicata all’iperammortamento 2026, si tratta di una misura centrale per sostenere gli investimenti in innovazione. Il decreto, però, introduce anche novità procedurali e alcuni cambiamenti rilevanti che meritano attenzione.

 

Perimetro della misura e investimenti agevolabili

Il decreto conferma l’impianto normativo già previsto dalla Legge n. 199/2025: l’agevolazione consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, valida ai fini fiscali per ammortamenti e leasing.

Sono inclusi:

  • beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale (Allegati IV e V)
  • investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo

Rientrano gli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, con alcune precisazioni importanti sulle date di completamento: per i beni ordinari vale il criterio fiscale del TUIR, mentre per il leasing conta la consegna del bene.

 

Aliquote: struttura a scaglioni

Il decreto conferma un sistema di maggiorazioni differenziate in base al valore degli investimenti, con percentuali più elevate per le fasce iniziali e decrescenti all’aumentare dell’importo.

Le maggiorazioni restano articolate su tre scaglioni annuali:

  • 180% fino a 2,5 milioni di euro
  • 100% tra 2,5 e 10 milioni
  • 50% tra 10 e 20 milioni

Il beneficio diventa utilizzabile a partire dal periodo d’imposta in cui viene inviata la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia anche entrato in funzione nello stesso periodo.

Un cambiamento rilevante rispetto alle bozze precedenti riguarda i software: nel testo definitivo scompare il riferimento esplicito al modello SaaS, segnale di una possibile esclusione di questa modalità (salvo futuri chiarimenti interpretativi).

 

Procedure più strutturate e controlli rafforzati

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la struttura della procedura, che diventa più articolata e interamente digitalizzata tramite piattaforma GSE.

Il processo si sviluppa in tre passaggi:

  1. Comunicazione preventiva: invio dei dati dell’investimento e delle tempistiche previste
  2. Comunicazione di conferma: entro 60 giorni dall’ok del GSE, con evidenza del pagamento di almeno il 20%
  3. Comunicazione di completamento: al termine dell’investimento e dopo l’interconnessione dei beni

Il mancato rispetto di tempi e modalità comporta la perdita dell’agevolazione.

A queste si aggiunge una novità significativa: due comunicazioni annuali obbligatorie per il monitoraggio, una a gennaio e una a giugno, con dati su investimenti e piano di ammortamento.

 

Documentazione: obblighi più stringenti

Il decreto rafforza anche il sistema di certificazione:

  • perizia tecnica asseverata obbligatoria per tutti gli investimenti
  • certificazione contabile delle spese sostenute
  • eliminata la possibilità di autodichiarazione per investimenti di importo ridotto

Si tratta di un cambio significativo rispetto al passato, che aumenta il livello di formalizzazione richiesto alle imprese.