Pubblicata la nuova Guida Direttiva Macchine 2.3

In attesa dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Macchine previsto per il 2027, il mese scorso è stata pubblicata l’edizione 2.3 della guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE. Questa nuova edizione della guida riporta nuove informazioni riguardo il manuale di uso e manutenzione e delle dichiarazioni per macchine e quasi-macchine.

Sebbene la direttiva 2006/42/CE non parli della forma delle istruzioni e delle dichiarazioni, ormai è prassi consolidata per tantissimi costruttori di distribuire le istruzioni e i manuali in formato digitale.

Questa ultima edizione della guida indica che è possibile fornire già ora le istruzioni e le dichiarazioni di prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE esclusivamente in formato digitale, seguendo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/1230.

 

Fonte:  Commissione Europea

																				

ATS Brianza risponde alle più comuni domande sull’uso in sicurezza delle gru su autocarro

Gran parte degli infortuni nei luoghi di lavoro sono legati all’utilizzo di attrezzature; è pertanto necessario conoscere le corrette procedure per il loro utilizzo e sottoporre le attrezzature alle verifiche periodiche necessarie volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza. A tal proposito segnaliamo un’interessante pubblicazione sottoforma di FAQ (domande più frequenti) sviluppate dalla SSD IMPIANTISTICA di ATS Brianza inerente all’uso in sicurezza delle gru su autocarro.

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro, non azionata a mano, avente portata superiore ai 200 kg. Tale attrezzatura di lavoro è soggetta alle verifiche periodiche?

Sì. Tale attrezzatura di lavoro, come le autogru, caricatori ed altre attrezzature di lavoro similari, rientra tra le attrezzature di tipo mobile riportate nell’Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

 

 

Quali apparecchi di sollevamento, di tipo mobile, rientrano tra quelli che devono essere sottoposti alle verifiche periodiche?

Tra le gru mobili che rientrano nel regime delle verifiche periodiche sono comprese le gru su autocarro, le autogru, i caricatori ed altre attrezzature di lavoro similari, non azionate a mano, aventi portata superiore ai 200 kg. Alla stessa tipologia di attrezzature di lavoro afferiscono anche quelle attrezzature che assumono la funzione di sollevamento a seguito dell’adozione di particolari accessori o attrezzature intercambiabili ,”come il caso di escavatori o carrelli con forche – comunemente denominati muletti – attrezzati con gancio o altri organi di presa e sospensione del carico”. 

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro, avente portata superiore ai 200kg, non azionata a mano, munita di pinza o polipo. Tale attrezzatura deve essere sottoposta al regime delle verifiche periodiche?

Sì. Gli apparecchi di sollevamento che sono soggetti a verifica periodica, ai sensi dell’art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., lo sono indipendentemente dal tipo di organo di presa di cui sono corredati (gancio, pinza, polipo, bilancino, elettromagnete, ecc..). Tali organi di presa non modificano infatti la destinazione d’uso della macchina che rimane classificata nella categoria “apparecchi di sollevamento materiali” (cfr. circolare ISPESL, 7 ottobre 1985, “Omologazione gru su autocarro munite di pinza o polipo”)

 

 

Cosa si intende per apparecchio di sollevamento?

La definizione di apparecchio di sollevamento si rileva dalla norma UNI ISO 4306-1 :“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”.

 

 

Ho acquistato una nuova gru su autocarro fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di “messa in servizio”?

Ai sensi dell’art.11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996 n°. 459 (rif. Art. 18 D.Lgs. n. 17/2010), è necessario effettuare la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale dell’ INAIL, competente per territorio, che provvede all’assegnazione di una matricola;

 

 

Successivamente alla comunicazione di “messa in servizio” devo sottoporre l’apparecchio di sollevamento alla prima delle verifiche periodiche?

Sì. E’ necessario richiedere la prima delle verifiche periodiche (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) all’Unità Operativa Territoriale dell’INAIL, competente per territorio, secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al citato decreto.

Pertanto, dopo la denuncia di installazione/messa in servizio della macchina è necessario richiedere la prima verifica periodica all’approssimarsi della scadenza della stessa, secondo la frequenza stabilita dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Esempio (1): messa in servizio di una gru su autocarro utilizzata nel settore costruzioni. Trascorso circa un anno da questa data il datore di lavoro, utente dell’apparecchio, richiede la prima delle verifiche periodiche, volta a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

Esempio (2): messa in servizio di una gru su autocarro utilizzata esclusivamente nel settore metalmeccanico. Trascorsi circa due anni da questa data il datore di lavoro, utente dell’apparecchio, richiede la prima delle verifiche periodiche, volta a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

 

 

Cosa si intende per settore di impiego?

La nota prot. 15/VI/0021784 del 11/12/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce le assimilazioni dei settori di impiego, allo scopo di aiutare i datori di lavoro nella definizione della periodicità cui attenersi nei casi in cui non risultasse immediatamente identificabile.

Allo scopo è utile rammentare che “Il settore di impiego, ai fini dell’individuazione della periodicità di verifica degli apparecchi di sollevamento di cui all’allegato VII, non coincide necessariamente con quello individuato dal codice ATECO dell’impresa, bensì dall’effettivo luogo di utilizzo della suddetta attrezzatura, indipendentemente dal tempo di presenza nello stesso”. 

 

 

Devo utilizzare una gru su autocarro in un cantiere edile. E’ trascorso un anno dall’ultima verifica periodica di cui all’art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La stessa attrezzatura è rimasta inattiva presso il deposito aziendale per circa 2 mesi. La gru deve essere comunque sottoposta a verifica o il periodo di inattività condiziona la periodicità prevista dall’Allegato VII del citato decreto?

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo (Min. lavoro, circolare 13 agosto 2012, n. 23)

 

 

La prima delle verifiche periodiche può essere affidata direttamente ad un Soggetto abilitato di cui al comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008?

No. L’art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dispone che per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti privati abilitati.

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro provvista di marcatura CE, per la quale ho in precedenza provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL/INAIL la messa in servizio. Devo inoltrare la richiesta di prima verifica periodica ma non sono in possesso del numero di matricola. Cosa devo fare?

Qualora l’INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell’attrezzatura al proprietario dell’attrezzatura di lavoro e all’ATS competente per territorio, l’INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l’immissione nella banca dati (cfr. punto 10, Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro priva di marcatura CE, per la quale ho in precedenza provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL la messa in servizio. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica ?

La richiesta deve essere inoltrata all’Unità Operativa Territoriale dell’INAIL, competente per territorio. Infatti, la circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le attrezzature di sollevamento non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza dell’INAIL. Al termine dell’iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall’INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro priva di marcatura CE, per la quale in precedenza non provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL la messa in servizio. Cosa devo fare?

In questo caso, il datore di lavoro al fine di sottoporre la gru al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza dell’INAIL, dovrà produrre al citato ente un “atto certo” attestante tale evenienza, oltre alla documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del Lavoro (cfr. Circolare ISPESL, 22 ottobre 1997, n. 99/1997).

Per atto certo si deve intendere un documento commerciale o fiscale come ad esempio una fattura, un contratto, una bolla di accompagnamento, ecc., ovvero un documento tecnico-amministrativo comprovante l’immissione sul mercato dell’Unione europea o la messa in servizio dell’apparecchio in argomento in data antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996 (cfr. Apparecchi di sollevamento mobili gru su autocarro – ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA, INAIL 2014).

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica successiva alla prima?

Se l’attrezzatura di lavoro è provvista della “messa in servizio” e di almeno uno dei seguenti documenti:

1) libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997;

2) verbali di verifiche periodiche antecedenti l’entrata in vigore del DI 11 aprile 2011;

3) verbale di prima verifica periodica eseguito, dall’INAIL o Soggetto Abilitato, dopo l’entrata in vigore del DI 11 aprile 2011.

le verifiche possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ATS o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. In caso contrario, ovvero se non è presente alcuno dei documenti sopra descritti (1,2,3), l’attrezzatura di lavoro deve essere sottoposta alla “Prima verifica” così come disposto dall’art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro provvista di libretto di collaudo ENPI/ISPESL. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica della gru su autocarro?

Ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le verifiche successive alla prima possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ATS o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro messa in servizio da oltre 20 anni. Che documentazione devo esibire nel corso delle verifiche periodiche?

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche (punto 3.2.3 Allegato II al DI 11 aprile 2011).

L’indagine supplementare è l’ attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (punto 2, lettera c) Allegato II al DI 11 aprile 2011)

 

 

Devo sottoporre la gru su autocarro ad indagine supplementare. Quali sono i contenuti minimi di tale attività?

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 18 del 23 maggio 2013 recante “D.I. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo – Chiarimenti”, fornisce indicazioni in merito ai contenuti minimi dell’indagine supplementare.

Inoltre, il G.A.T. – GRUPPO DI APPROFONDIMENTO TECNICO -APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO di REGIONE Lombardia ha ulteriormente approfondito l’analisi della suddetta circolare con particolare riferimento alle prove non distruttive.

 

 

E’ obbligatorio sottoporre la gru su autocarro ad interventi di controllo (manutenzione) programmata?

Sì. Le gru mobili devono essere sottoposte a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi (LISTE DI CONTROLLO INAIL). Inoltre, le stesse devono essere sottoposte ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. Gli interventi di controllo devono essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (cfr. art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

 

 

Ho spostato la gru su autocarro in un cantiere distante dalla mia sede operativa. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica?

Le comunicazioni di spostamento dell’attrezzatura di lavoro di cui all’Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all’INAIL o all’ATS anche per quanto disposto al punto 5.2.1. dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento del l’attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura (Circolare Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23).

Inoltre, qualora le suddette attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

 

 

Nel caso di utilizzo di una gru su autocarro l’operatore deve essere in possesso di una specifica formazione?

Sì. Per questa tipologia di attrezzatura di lavoro, ai sensi dell’art 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (cd “Testo Unico sulla sicurezza del lavoro”), è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Le modalità, le ore ed i contenuti della formazione sono regolamentati dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nel citato Accordo.

La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.. (punto 2 della Circolare Min. lavoro, circ. 11 marzo 2013, n. 12).

 

 

Ho sostituito l’autocarro. Cosa devo fare?

In caso di sostituzione dell’autocarro possono presentarsi due casi:

a. nuova immissione sul mercato;

b. modifica rientrante nella manutenzione straordinaria.

mentre nel caso a) sarà necessario verificare la presenza di una nuova dichiarazione di conformità e l’apposizione di una nuova marcatura, nel caso b) sarà sufficiente che l’installatore abbia redatto una dichiarazione di corretta installazione, accompagnata da una dichiarazione di equivalenza delle sollecitazioni necessaria ad attestare che la sostituzione dell’autocarro non ha introdotto nuovi rischi rispetto al primo allestimento (Cfr. circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 10 giugno 1997).

 

 

L’allestitore della gru ha installato una seconda stabilizzazione non prevista dal fabbricante. Cosa devo fare?

In questo caso si configura una nuova immissione sul mercato e pertanto sarà necessario che l’allestitore, a seguito dell’adozione della seconda stabilizzazione, provveda a rilasciare una nuova dichiarazione di conformità e ad apporre una nuova marcatura sulla gru (cfr. Apparecchi di sollevamento mobili gru su autocarro – ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA, INAIL 2014).

 

 

Sono in possesso di una gru per autocarro, con carico massimo di utilizzazione inferiore a 1000 kg e priva dei dispositivi previsti al punto 4.2.1.4 (controllo delle sollecitazioni) dell’allegato I al DPR 459/96, per la quale il fabbricante abbia previsto l’utilizzo esclusivamente nel settore posteriore dell’area di rotazione. In tale caso è sufficiente la semplice avvertenza sulla macchina con il divieto di utilizzare la gru nel settore anteriore dell’autocarro, o invece è necessario dotarla di idonei dispositivi che possano limitare la rotazione del braccio?

Per quanto riguarda le gru su autocarro, montate retro cabina, con carico massimo di utilizzazione inferiore a 1000 kg e momento di ribaltamento inferiore a 40000 Nm e pertanto prive dei dispositivi previsti al punto 4.2.1.4 (controllo delle sollecitazioni) dell’allegato I al DPR 459/96, per le quali il fabbricante abbia previsto l’utilizzo esclusivamente nel settore posteriore dell’area di rotazione, l’ISPESL ha fornito un chiarimento (Lett. Circ. 25 marzo 2003, n. Prot. 3176) evidenziando che, sussistendo il rischio di ribaltamento in caso di superamento dell’ampiezza dei movimenti previsti dal fabbricante (rotazione del braccio della gru sulla zona anteriore dell’autocarro), devono essere rispettati gli obblighi previsti al requisito essenziale di sicurezza 4.1.2.6 lettera a) e al riguardo la norma EN 12999, specifica per le gru per autocarro, nella lista dei pericoli significativi, al punto 27.1.3, prende in considerazione proprio il rischio corrispondente al suddetto requisito ed indica, al punto 5.6.6.1, la soluzione idonea per eliminare il rischio stesso prevedendo che ‘i limiti per i movimenti di rotazione … devono essere determinati dalla corsa del cilindro o da arresti idonei’.

 

 

Posso utilizzare la gru per ancorare il dispositivo anticaduta?

Allo scopo l’ISPESL ha fornito un chiarimento (nota ISPESL, 7 luglio 2003). Solitamente, una gru su autocarro non è assimilabile ad un punto fisso di ancoraggio del dispositivo di protezione individuale. Il braccio della gru e l’autocarro sono parte di un “sistema” di arresto della caduta da raccordare ad un punto di ancoraggio sicuro. Pertanto, l’attrezzatura di lavoro, come parte di un DPI destinato a salvaguardare dalle cadute dall’alto, appartenente alla III categoria, è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 475/92. In particolare, il costruttore della gru deve fornire idonea documentazione tecnica di costruzione, dichiarazione CE del sistema e apporre la marcatura CE.

 

 

Devo operare nelle vicinanze di una linea elettrica. Quali misure devo attuare ai fini della sicurezza ?

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 83 e 117), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavori svolti in vicinanza di parti attive (che di solito sono lavori non elettrici) non siano eseguiti a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Spesso in aree di cantiere o in alcune situazioni lavorative si sono riscontrati infortuni mortali o gravi conseguenti al contatto o all’avvicinamento di attrezzature di lavoro o di macchine utensili a linee aeree. Con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 e della norma CEI 11-27, IV Edizione, e con il recepimento della norma EN 50110-1:2013, sono a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni legislative e normative da mettere in atto per prevenire il rischio di simili infortuni.

In aggiunta, in tale campo, l’INAIL ha elaborato un documento con lo scopo di presentare:
• le disposizioni legislative e normative;
• la statistica degli infortuni registrata nella banca dati di INAIL;
• esempi e procedure per la gestione del rischio;
• schede relative a singole attrezzature di lavoro, di ausilio per la valutazione del rischio e la predisposizione di procedure di lavoro

(Lavori in prossimità di linee elettriche aeree – Valutazione del rischio e misure di prevenzione INAIL 2016)

 

 

SENTENZE DI CASSAZIONE (GRU MOBILI INCIDENTI)

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 settembre 2016, n. 39494 – Rischio di interferenza tra l’attività svolta dal gruista e quella del classificatore dei rottami

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 marzo 2016, n. 9558 – Infortunio mortale a seguito di contatto del braccio meccanico della gru con le linee di alta tensione. Responsabilità di un committente e di un coordinatore per l’esecuzione

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 dicembre 2015, n. 48376 – Scontro treno e carro gru: muore il macchinista e il capotreno. Responsabili il dirigente, il direttore dell’esercizio e l’RSPP. Effettive misure di controllo avrebbero evitato prassi pericolose

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 gennaio 2016, n. 2544 – Infortunio mortale di un operaio alla guida di una vecchia autogru. Omissioni e responsabilità amministrativa dell’impresa

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2016, n. 1836 – Responsabilità di datore di lavoro e preposto per la morte di un operaio investito dal carico di una gru. Pericolo di conflitto pratico e teorico fra giudicati

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 luglio 2015, n. 31015 – Gancio della gru malfunzionante e infortunio mortale: ruolo di un coordinatore per l’esecuzione

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2015, n. 27194 – Infortunio durante la manovra di allungamento del braccio della gru

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 febbraio 2013, n. 9459 – Infortunio sul lavoro e carico di un autocarro oltre il limite di sicurezza delle sponde;

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 giugno 2014, n. 27716 – Gru con bracci estensibili e contatto con cavi aerei di alta tensione;

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2013, n. 18639 – Autogrù priva di un sistema di sicurezza e infortunio in una fiera; Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2013, n. 4958 – Infortunio per il ribaltamento di una gru e responsabilità di un RSPP;

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 maggio 2012, n. 18811 – Responsabilità di un gruista per infortunio mortale a seguito della caduta di un carico di tubi: totale mancanza di verifiche sulle modalità di aggancio del carico stesso;

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 aprile 2011, n. 14527 – Autogrù e responsabilità del direttore di cantiere;

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 dicembre 2010, n. 45356 – Obbligo di verifica trimestrale della catena della gru montata su un camion e nolo a caldo;

Cassazione Penale, Sez. 4, 7 giugno 2010, n. 21515 – Ribaltamento gru. Responsabilità del DL e dell’utilizzatore;

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 febbraio 2010, n. 4923 – Responsabilità del costruttore di una gru;

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 novembre 2008, n. 43117 – Instabilità del carico e responsabilità dell’addetto alla manovra della gru

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2006, n. 4161 – Mancata formazione di autogruista esperto;

 

Fonte: ATS Brianza

																				

Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: aggiornamento INAIL 2024

Alla data di rilevazione dello scorso 31 ottobre, gli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail nel 2022 nella gestione assicurativa Industria e servizi risultano essere 582.890, pari a circa l’83% del totale, con un incremento del 23,3% rispetto al 2021 e del 15,6% rispetto al 2018, dovuto in parte anche al numero particolarmente elevato di casi da Covid-19. Circa l’86% delle denunce (499.835 casi) riguarda infortuni avvenuti in occasione di lavoro e la quasi totalità (484.022) senza utilizzo del mezzo di trasporto. Rispetto al 2021 sono aumentati sia i casi avvenuti in occasione di lavoro (+25,5%) sia quelli in itinere, nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (+11,4%).

 

In crescita il numero degli addetti over 50 e under 35

A fare il punto della situazione sull’andamento infortunistico e tecnopatico in questa gestione assicurativa, che nel 2022 ha registrato più di 22 milioni di occupati, distribuiti principalmente all’interno dei servizi (72%), in particolare commercio, alberghi e ristoranti, nell’industria in generale (21%) e nelle costruzioni (7%), è il nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, che rispetto al 2018 segnala la crescita significativa dei lavoratori ultracinquantenni (+7,6%) e quella più contenuta degli under 35 (+3,8%). Gli occupati sono in prevalenza uomini, con una quota nel quinquennio pari mediamente al 57,2%, leggermente più bassa rispetto al 57,8% del complesso delle attività.  

 

In oltre sei casi su 10 gli infortunati sono uomini

Concentrando l’attenzione sugli infortuni denunciati in occasione di lavoro, con l’esclusione quindi di quelli avvenuti in itinere, nel 2022, al netto dei casi non codificati, due infortuni su tre hanno interessato il comparto dei servizi (300.669 casi), mentre la quota rimanente, pari a poco più del 30%, il comparto dell’industria in senso stretto (131.172). In oltre sei casi su 10 gli infortunati sono uomini, predominanti tra gli occupati di diversi settori dell’Industria e servizi per le particolari tipologie di lavoro svolte. Nelle costruzioni, per esempio, il 99% degli infortuni sono al maschile. In controtendenza la sanità e assistenza sociale, dove più di due terzi delle denunce (72,6%) riguardano le lavoratrici.

 

Nel quinquennio 2018-2022 seimila decessi

 I casi mortali denunciati nel quinquennio 2018-2022 nella gestione Industria e servizi sono stati quasi seimila, il 73% per eventi avvenuti in occasione di lavoro (circa 4.600 casi) e il 27% in itinere (quasi 1.400). La media di circa 1.200 casi all’anno è condizionata dal dato del biennio 2020-2021, caratterizzato da un numero molto alto di decessi da Covid-19 (rispettivamente 600 e 200). I 1.073 casi mortali del 2022 si collocano tra i valori registrati nel 2018 (1.122) e nel 2019 (1.044) e, al netto dei contagi, superano quelli denunciati nel 2020 e nel 2021. Al netto dei casi occorsi in itinere, nel 2022 un decesso su quattro è avvenuto nel settore delle costruzioni, uno su cinque nei trasporti e magazzinaggio e uno su 10 nel commercio. Nel comparto del manifatturiero, che registra il 17,9% degli infortuni mortali codificati, la metà riguarda la fabbricazione di prodotti in metallo, dei prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di quelli alimentari.

 

Più morti nelle aziende di piccole dimensioni

Il 44% dei 775 decessi in occasione di lavoro denunciati nel 2022 è avvenuto in aziende di piccole dimensioni (1-9 lavoratori), il 28% in quelle da 10 a 49, il 16% in quelle da 50 a 249 e il 12% in quelle con oltre 249 lavoratori. Due terzi dei casi mortali riguardano la classe 45-64 anni, il 28,9% è concentrato nel Nord-Ovest, il 22,5% al Centro, il 20,0% sia nel Nord-Est che al Sud e l’8,6% nelle Isole, con Lombardia (17,0%), Lazio (9,7%) e Campania (9,4%) ai primi tre posti tra le regioni. I lavoratori italiani deceduti sono l’80,5% del totale (624 casi), seguiti con il 4,1% dai romeni (32), con il 3,1% dagli albanesi (24) e con l’1,9% dai marocchini (15).

 

Per le malattie professionali incremento del 10%

Per quanto riguarda le malattie di origine professionale, le denunce presentate all’Inail nella gestione Industria e servizi sono state 50.078, pari a circa l’83% del totale delle patologie lavoro-correlate (comprensivo delle gestioni Agricoltura e Conto Stato) e in aumento di circa il 10% rispetto alle 45.554 dell’anno precedente. I lavoratori coinvolti sono stati poco più di 34mila (+9%). La crescita del numero delle denunce ha interessato in particolare gli uomini (+11% circa) e soprattutto i lavoratori occupati nel settore delle costruzioni e delle attività manifatturiere (+2.347 casi). Anche per la componente femminile è stato comunque rilevato un aumento del 7% rispetto al 2021, con 264 casi in più complessivamente per le lavoratrici del commercio e della sanità.

 

 

Quasi sette su 10 sono a carico del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo

Poco più del 70% delle denunce delle donne ha riguardato la fascia 50-64 anni, percentuale più alta rispetto ai colleghi uomini, che nella stessa classe vedono concentrati i due terzi dei casi. Anche per le età fino a 49 anni la quota delle malattie delle lavoratrici risulta più alta (21%) di quella dei lavoratori (17%). Per gli over 64, al contrario, la percentuale delle tecnopatie degli uomini è del 16% rispetto all’8% registrato tra le donne. Quasi sette casi su 10 sono a carico del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, con una netta prevalenza delle tecnopatie legate ai disturbi dei tessuti molli e alle discopatie che hanno interessato in particolare i lavoratori della sanità, del trasporto e del settore edile. Seguono le patologie del sistema nervoso, con poco più del 12%, quelle dell’orecchio (7,3%), i tumori e le malattie del sistema respiratorio, che rappresentano circa il 7%. Le malattie che colpiscono le donne a un’età inferiore rispetto agli uomini sono quelle della cute, i disturbi psichici, la sindrome del tunnel carpale e le patologie muscolo-scheletriche. Le patologie osteomuscolari, dovute in particolare al sollevamento e alla movimentazione manuale dei carichi, i tumori e l’ipoacusia hanno avuto conseguenze piuttosto rilevanti per gli uomini, con inabilità superiore al 16% per quasi un quarto dei casi riconosciuti.

 

La sfida per la sostenibilità e la sicurezza

Il nuovo numero di Dati Inail approfondisce anche il tema della sostenibilità, intesa come capacità di un sistema di autoregolarsi in relazione a fattori interni ed esterni che tendono ad alterarne lo stato di equilibrio anche irreversibilmente. Questo concetto, inizialmente centrato su aspetti ecologici, è approdato successivamente verso un significato più globale, che comprende anche la sfera economica e sociale. Le trasformazioni tecnologiche e organizzative, per esempio, avranno un sicuro impatto sulle condizioni di sicurezza e sulla cultura della prevenzione globale dei lavoratori, che nei prossimi anni richiederà da parte delle aziende, a partire dalle piccole e medie imprese storicamente più bisognose di risorse e competenze, l’acquisizione di nuove conoscenze. Per individuare gli elementi, interni ed esterni all’azienda, che interagiscono e impattano sulla sostenibilità potrebbero risultare particolarmente utili gli strumenti di valutazione e self-assessment. L’Istituto, in particolare, sta sperimentando un rating di sinistrosità e prevenzione che potrebbe servire a parametrare le imprese sul fronte della gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

 

 

Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali – Febbraio 2024

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Fonte: INAIL

																				

Buone pratiche per l’utilizzo sicuro delle macchine nel comparto metalmeccanica e manifatturiero

Condividiamo il documento elaborato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la sintesi di Buone Pratiche sull’uso sicuro delle macchine impiegate nel settore metalmeccanico elaborato nell’ambito degli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025. 

Il Piano Regionale della Prevenzione 2021 – 20125 prevede che le Aziende Sanitarie, attraverso le loro Strutture di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SOC PSAL), adottino attraverso i Piani Mirati di Prevenzione una nuova modalità del “controllo” nelle imprese, capace di coniugare l’assistenza con la vigilanza. Il Piano Mirato di Prevenzione si orienta, infatti, verso il supporto/assistenza al mondo del lavoro, facilitando l’accesso delle imprese alla conoscenza, e alla valutazione e corretta gestione dei rischi, mirando a raggiungere soprattutto le piccole e medie imprese che costituiscono gran parte del tessuto produttivo italiano. Gli strumenti di assistenza sono: incontri formativi con le diverse figure della prevenzione aziendale, compilazione documenti di indirizzo, schede di auto-valutazione.

Il documento ha come scopo principale fornire indicazioni e spunti utili per la valutazione del rischio associato all’utilizzo di macchine all’interno dei siti produttivi, a partire dalla scelta sul mercato delle attrezzature fino alla loro dismissione, e sulle modalità per assicurarne nel tempo adeguata sicurezza nel loro utilizzo. Alla stesura hanno collaborato i membri del Gruppo Tecnico Regionale “Macchine e Impianti” e le aziende sanitarie locali quali Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) e Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO).

Recentemente abbiamo preso parte ad un ciclo di convegni organizzati da Confindustria Alto Adriatico insieme alle Aziende Sanitarie regionali friulane ASUFC, ASUGI e ASFO. In occasione del Convegno sono state presentate le “buone pratiche” per l’utilizzo sicuro dei carrelli elevatori e delle macchine nel settore manifatturiero oggetto del documento sviluppato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Gli atti del convegno sono disponibili gratuitamente sul sito di Confindustria Alto Adriatico a questo link.

 

Buone pratiche per l’utilizzo sicuro delle macchine nel comparto metalmeccanica e manifatturiero

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Fonte: Regione FVG

																				

Schede tecniche INAIL per la sicurezza di macchine da cantiere e costruzione

Il documento sviluppato da INAIL raccoglie schede tecniche sulle macchine afferenti al tc 151 macchine per cantiere e costruzione, trattando le più significative non conformità rilevate, al fine di illustrare, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, e promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto nella mission istituzionale.

Partendo dalle informazioni ricavate dalla banca dati che Inail ha composto negli anni per gestire l’attività di accertamento tecnico per la vigilanza del mercato, si sono realizzate delle schede tecniche riferite alle macchine per cantiere e costruzione, per realizzare un archivio di pratico e immediato utilizzo tanto per gli organi di vigilanza territoriale quanto per fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori e distributori. Le schede tecniche collezionate trattano le principali non conformità rilevate sulle macchine per cantiere e costruzione, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili. Naturalmente i documenti sono stati resi anonimi, recuperando esclusivamente le informazioni tecnicamente utili, senza alcun riferimento a dati sensibili (riferiti al fabbricante o alla circostanza in cui la macchina segnalata è stata rinvenuta), ma comunque garantendo un’informazione sufficiente per indirizzare eventuali interventi di approfondimento sulle macchine da verificare.

 

Struttura delle schede tecniche

Ciascuna scheda si compone di tre parti principali:

  • una prima parte descrittiva nella quale è individuata la tipologia di macchina, riportandone la denominazione specificata dal fabbricante nella dichiarazione CE di conformità e una sintetica descrizione che definisce la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo; è inoltre specificato l’anno di immissione sul mercato al fine di definire lo stato dell’arte di riferimento e quindi individuare le soluzioni che potrebbero ritenersi accettabili; l’indicazione di tale data è utile anche in relazione all’eventuale norma tecnica di riferimento disponibile;
  • una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, perché ovviamente dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; si è riportata, ove disponibile, la norma armonizzata di tipo C (o eventualmente altre norme di ausilio alla definizione del parere tecnico illustrato nel seguito), indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale.
  • una parte denominata “accertamento tecnico” che si compone a sua volta di due sottosezioni:
    • una dedicata alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata, evidenziando in modo chiaro e sintetico quanto riscontrato sull’esemplare oggetto di segnalazione, con riferimento alla parte della macchina coinvolta e alla situazione di utilizzo considerata. Per rendere maggiormente intellegibile la situazione riscontrata, ove disponibili, sono state inseriti foto e/o schemi. Sempre in questa parte si è collegata la situazione pericolosa alla carenza rispetto al requisito essenziale di sicurezza prescritto dalla direttiva, cercando di correlare la problematica al mancato rispetto delle prescrizioni dell’allegato I, indicando il requisito essenziale di sicurezza (RES) ritenuto non rispettato;
    • un’altra incentrata sul parere tecnico, nella quale, limitatamente alle carenze segnalate e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) ritenuti presumibilmente non conformi, si è illustrato l’esito dell’accertamento tecnico condotto da Inail, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di vigilanza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento.

 

Per chi è utile il documento

Nello specifico il lavoro prodotto vorrebbe trasversalmente offrire spunti per:

  • fabbricanti e distributori di macchine per cantiere e costruzione, evidenziando le carenze più ricorrenti anche in relazione alle norme tecniche di riferimento;
  • organi di vigilanza territoriale, fornendo utili riferimenti per orientare l’attenzione in occasione di azioni vigilanza o inchieste infortuni su specifiche criticità emerse nel corso dell’attività di vigilanza del mercato;
  • datori di lavoro, rappresentando carenze e problematiche ricorrenti di questa tipologia di attrezzature, in modo da offrire indicazioni utili nella scelta dei prodotti in fase di acquisizione, prima della messa a disposizione per i lavoratori (ex combinato disposto dell’art. 71 comma 1 e dell’art. 70 comma 1).

L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione

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Fonte: INAIL

 

																				

Rilevazione e analisi dei near miss: INAIL propone un nuovo modello per le imprese

È stato recentemente pubblicato il documento “Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss: proposta di un modello tecnico-organizzativo” a cura di INAIL. Il progetto propone la sperimentazione di un modello di rilevazione dei near misses, specificatamente in alcuni comparti del settore “Manufatturiero” maggiormente significativi per complessità organizzativa e frequenza e gravità degli infortuni.

La rilevazione e segnalazione di near miss porta l’impresa a far emergere le criticità di tipo organizzativo, tecnico e comportamentale e a poterle correggere prima che possano sfociare in un infortunio con conseguenze dannose sul lavoratore. Le potenzialità di previsione e anticipazione di conseguenze di difetti presenti nel sistema e segnalabili con i near miss può apportare un valore aggiunto alla mera rilevazione degli infortuni. Si tratta, solitamente, di eventi numericamente superiori agli infortuni e più rappresentativi statisticamente e permettono di intervenire con azioni mirate e di migliorare i livelli di prevenzione e protezione offerti dall’azienda.

Il Report si apre con un quadro di riferimento degli infortuni nei settori in studio sulla base dei dati presenti negli archivi informatici dell’Inail e propone un modello tecnico-organizzativo ed una Istruzione Operativa di Sicurezza (IOS) per la rilevazione ed analisi dei near miss. Lo scopo del Report è proporre un modello di applicazione sostenibile per le imprese che consenta di realizzare l’implementazione di un sistema di sorveglianza dei near misses sia all’interno delle reti territoriali che a livello nazionale.

 

Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss: proposta di un modello tecnico-organizzativo – INAIL

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Fonte: INAIL

 

 

																				

Linee guida per la gestione dei soppalchi a cura di ATS Val Padana

Un documento realizzato a cura di ATS Val Padana presenta linee guida per la gestione dei rischi connessi alla presenza nelle aziende di soppalchi e per assicurare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile ma concretamente attuabile.

Questa Linea Guida sulla corretta gestione dei soppalchi industriali, nasce dall’esperienza sul campo dei Tecnici della Prevenzione del Servizio Pubblico (SPSAL). Al di là delle stesse norme e regolamenti, imprenditori e lavoratori, spesso, si limitano al rispetto del “minimo di Legge” e la “Legge” non sempre è chiara ed applicabile nel caso specifico. Serve pertanto, un comune sforzo per compensare ciò che manca e dare piena applicazione allo “spirito” delle Direttive Europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il documento presenta alcuni casi concreti e offre al lettore spunti di miglioramento dei livelli di sicurezza, riporta inoltre indicazioni in merito alle problematiche connesse alle scale di accesso e ai soppalchi su macchine e impianti

 

ATS Val Padana “Linee Guida Gestione Soppalchi”

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Fonte: ATS Val Padana

																				

Dati ILO: ogni anno nel mondo muoiono 3 milioni di lavoratori per infortuni e malattie professionali

L’ILO-International Labour Organization stima che 395 milioni di lavoratori in tutto il mondo abbiano subito infortuni non mortali sul lavoro. Quasi tre milioni di lavoratori muoiono ogni anno a causa di infortuni e malattie professionali, un aumento di oltre il 5% rispetto al 2015, secondo le nuove stime dell’istituto.

La maggior parte di questi decessi legati al lavoro, per un totale di 2,6 milioni, derivano da malattie professionali. Secondo l’analisi, gli incidenti sul lavoro rappresentano gli ulteriori 330.000 decessi. Le malattie circolatorie, le neoplasie maligne e le malattie respiratorie figurano tra le prime tre cause di morte correlata al lavoro. Insieme, queste tre categorie contribuiscono per più di tre quarti alla mortalità totale correlata al lavoro.

I nuovi dati, inclusi nel rapporto dell’ILO, A Call for Safer and Healthier Working Environments, sono stati presentati al 23° Congresso mondiale sulla sicurezza e la salute sul lavoro, una delle più grandi conferenze internazionali su questo argomento, svoltasi a Sydney dal 27 al 30 novembre di quest’anno.

Il rapporto sottolinea che muoiono più uomini per incidenti legati al lavoro (51,4 ogni 100.000 adulti in età lavorativa) rispetto alle donne (17,2 ogni 100.000). La regione dell’Asia – Pacifico presenta la più alta mortalità correlata al lavoro (63% del totale globale) a causa delle dimensioni della forza lavoro della regione.

L’agricoltura, l’edilizia, la silvicoltura, la pesca e l’industria manifatturiera sono i settori più pericolosi, con 200.000 infortuni mortali all’anno, ovvero il 63% di tutti gli infortuni mortali sul lavoro.

Per potenziare gli sforzi globali volti a garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano, l’ILO ha introdotto un nuovo piano, la Strategia globale sulla sicurezza e la salute sul lavoro per il 2024-2030. L’obiettivo è dare priorità al benessere dei lavoratori in linea con l’impegno dell’ILO nei confronti della giustizia sociale e della promozione del lavoro dignitoso in tutto il mondo.

La strategia incoraggia i membri dell’ILO ad agire su tre pilastri:

  1. migliorare i quadri nazionali di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) rafforzando la governance, promuovendo dati affidabili e sviluppando competenze; in secondo luogo;
  2. rafforzare il coordinamento, i partenariati e gli investimenti nella SSL a livello nazionale e globale; 
  3. migliorare i sistemi di gestione della SSL sul posto di lavoro, sviluppando linee guida per la trasformazione di genere e adattandole a pericoli, rischi, settori e occupazioni specifici.
																				

Al via la campagna europea 2023 dedicata a salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale

La Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si svolge ogni anno in ottobre (43esima settimana dell’anno), rappresenta il punto culminante di ogni campagna «Ambienti di lavoro sani e scuri». Con la conferenza stampa del 25 ottobre tenuta a Bruxelles, Eu-Osha ha lanciato ufficialmente la campagna Ambiente di lavoro sani e sicuri 2023-25.

L’edizione per il prossimo biennio sarà dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale per sensibilizzare sull’impatto delle nuove tecnologie digitali sul lavoro e sui luoghi di lavoro e alle correlate sfide e opportunità in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).

Di seguito elenchiamo i principali ambiti su cui verteranno le numerose iniziative e attività per il 2023-2025. 

 

Robotica avanzata e intelligenza artificiale

I sistemi basati sull’intelligenza artificiale e la robotica avanzata stanno trasformando il modo in cui il lavoro umano viene progettato ed eseguito. Tali sistemi incorporati (ad esempio la robotica) o non incorporati (ad esempio le applicazioni intelligenti) sono in grado di compiere azioni – con un certo grado di autonomia – per svolgere compiti fisici o cognitivi e conseguire obiettivi specifici.

Ciò ha notevoli implicazioni positive, non solo in termini di produttività delle imprese ma anche di SSL. Ad esempio, i lavoratori possono essere rimossi da ambienti e mansioni pericolosi e il carico di lavoro può essere ottimizzato. Tali sistemi possono svolgere compiti ripetitivi ad alto rischio o non creativi, che sono associati a una serie di rischi tradizionali ed emergenti in materia di SSL, lasciando ai lavoratori i compiti a basso rischio e il contenuto produttivo o addirittura creativo del lavoro.

Tuttavia, numerose sfide per la SSL in relazione all’uso di tali sistemi basati sull’IA sul luogo di lavoro (derivanti principalmente dall’interazione di tali sistemi con i lavoratori, come collisioni impreviste, eccessivo affidamento su di essi e altro ancora), ma anche relative agli aspetti psicosociali e organizzativi, esistono effettivamente e devono essere affrontate.

La ricerca in questo settore individua ed esamina le opportunità, le sfide e i rischi associati all’uso della robotica avanzata e dei sistemi basati sull’IA per l’automazione dei compiti, sia fisici che cognitivi, evidenziando una serie di questioni aggiuntive, tra cui l’interazione uomo-macchina e la fiducia.

 

Gestione dei lavoratori tramite l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali hanno dato origine a nuove forme di gestione dei lavoratori. A differenza delle forme di gestione tradizionali che dipendono in larga misura da supervisori umani, la gestione dei lavoratori basata sull’IA fa riferimento a nuovi sistemi e strumenti di gestione che raccolgono dati in tempo reale sui comportamenti dei lavoratori da varie fonti al fine di informare la dirigenza e sostenere decisioni automatizzate o semiautomatizzate basate su algoritmi o forme più avanzate di intelligenza artificiale.

La ricerca in questo settore individua ed esamina le opportunità offerte da questi nuovi sistemi per la gestione basata sull’IA, in quanto possono sostenere le decisioni volte a migliorare la SSL sul luogo di lavoro quando sono concepite e attuate in modo trasparente e i lavoratori sono informati e consultati.

La ricerca rileva e analizza inoltre le sfide e i rischi normativi, etici e relativi alla vita privata, nonché le preoccupazioni in materia di SSL, in particolare in termini di fattori di rischio psicosociali che derivano anche da queste nuove forme di monitoraggio e gestione dei lavoratori.

 

Lavoro su piattaforma digitale

Per lavoro su piattaforma digitale si intende qualsiasi tipo di lavoro retribuito fornito su una piattaforma digitale, attraverso di essa o per sua mediazione, ossia un mercato online che opera su tecnologie digitali e facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il lavoro svolto attraverso le piattaforme può essere molto diversificato: può comportare compiti complessi o semplici, compiti cognitivi o manuali, può essere fornito online ed essere interamente virtuale oppure in loco ed essere svolto di persona.

Il lavoro su piattaforma digitale offre opportunità occupazionali ai lavoratori in aree geografiche in cui tali opportunità sono carenti o a gruppi emarginati di lavoratori, tuttavia comporta anche una serie di sfide e rischi per la SSL dei lavoratori che occorre affrontare.

I progetti di ricerca nel settore del lavoro tramite piattaforma digitale mirano a:

  • esaminare e valutare le opportunità, le sfide e i rischi del lavoro tramite piattaforma;
  • eseguire una mappatura dei tipi di lavoro su piattaforma e dei relativi rischi e opportunità;
  • individuare esempi di politiche volte a prevenire i rischi in materia di SSL per i lavoratori delle piattaforme; e 
  • sostenere lo sviluppo di strumenti pratici per la prevenzione in materia di SSL.

 

Sistemi digitali intelligente

I nuovi sistemi di monitoraggio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quali applicazioni per smartphone, dispositivi indossabili, videocamere mobili o droni, occhiali intelligenti, applicazioni basate sulle TIC e dispositivi di protezione individuale intelligenti vengono sviluppati con l’obiettivo di monitorare e migliorare la SSL. Possono essere utilizzati, ad esempio, allo scopo di monitorare lo stato fisiologico o mentale dei lavoratori, come il livello di stress, l’affaticamento, l’attenzione e la frequenza cardiaca, nonché la postura e il movimento del corpo, per monitorare la posizione dei lavoratori nelle zone pericolose, istruire i lavoratori oppure allertare i dirigenti o persino i servizi di emergenza. Oltre alle opportunità offerte in materia di SSL, vi sono anche preoccupazioni, ad esempio per quanto riguarda la riservatezza dei dati, le questioni relative alla proprietà, all’efficacia e alla standardizzazione.

In questo studio vengono valutate le loro implicazioni analizzando le tipologie di nuovi sistemi di monitoraggio (tecnologie), il loro utilizzo (ad esempio il sostegno alla conformità in materia di SSL, l’applicazione efficace o la formazione), nonché le sfide e le opportunità nell’ambito della SSL associate alla loro attuazione e progettazione. Viene inoltre fornita una panoramica delle risorse sul luogo di lavoro (ad esempio codici di condotta, politiche a livello di impresa, raccomandazioni, orientamenti, protocolli e formazione).

Lo studio è di tipo compilativo, con interviste e studi sul campo. Nel 2023 sarà organizzato un seminario ad alto livello per consolidare i risultati.

 

Telelavoro

Per telelavoro si intende qualsiasi tipo di accordo di lavoro che comporta l’uso di tecnologie digitali per lavorare da casa o, più in generale, lontano dai locali del datore di lavoro o in una postazione fissa. Il telelavoro comporta opportunità, sfide e rischi, che vanno considerati quando si pensa agli sviluppi futuri, comprese le implicazioni per le dimensioni di genere e diversità della forza lavoro, e il differente impatto in tutti i settori e le occupazioni, oltre alle tecnologie nuove ed emergenti, tra cui la realtà aumentata e la realtà virtuale, che dovrebbero avere un ruolo nel mettere il telelavoro a disposizione di un maggior numero di imprese e lavoratori.

Alcuni progetti in questo settore, che si basano anche su precedenti ricerche dell’EU-OSHA, effettuano una mappatura delle opportunità, delle sfide e dei rischi del telelavoro e mirano a sensibilizzare i lavoratori a distanza, i datori di lavoro e altre parti interessate pertinenti.

 

Fonti

Campagne Ambienti di lavoro sani e sicuri – Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro

Digitalizzazione del lavoro – Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro

																				

Adeguare la distanza di sicurezza e prevenire gli infortuni grazie alle norme UNI ISO 14120 e UNI ISO 13857

Normative di riferimento

Prima di analizzare puntualmente i criteri di conformità imposti dalle norme, è bene inquadrare per sommi capi quali sono le normative di riferimento per quanto riguarda i sistemi di protezione perimetrale in ambito industriale.

Le principali normative di riferimento sono:

  • UNI EN ISO 14120: la norma specifica i requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari il cui obiettivo principale è la protezione delle persone dai pericoli meccanici
  • UNI EN ISO 13857: stabilisce i valori per le distanze di sicurezza sia in ambienti industriali e non industriali per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario
  • UNI EN ISO 12100: questa normativa ha come oggetto principale la sicurezza del macchinario, i principi generali di progettazione, la valutazione del rischio e la riduzione del rischio
  • EN ISO 10218-2: requisiti per la sicurezza di robot in ambienti industriali

Di queste prenderemo in analisi alcuni elementi sanciti dalle norme UNI ISO 14120 ed UNI ISO 13857.

 

EN ISO 14120 – Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili

Innanzitutto cosa cosa intende la norma per “riparo”?

Una barriera fisica, progettata come parte della macchina, allo scopo di assicurare protezione. E i ripari possono essere:

  • Ripari fissi, tra cui carter e perimetrali
  • Ripari mobili
  • Ripari operati elettronicamente
  • Ripari regolabili
  • Ripari interbloccati

 

Quali sono i requisiti dei ripari?

  • Rimozione (5.3.9) – Le parti fisse smontabili dei ripari devono poter essere rimosse solo con l’ausilio di un utensile. I ripari fissi devono essere progettati in modo tale da impedire che vengano rimossi facilmente.
  • Rigidezza (5.4.3) – I telai dei ripari e materiali di riempimento devono essere scelti e disposti in modo tale da costituire una struttura rigida e stabile, nonché resistere alle deformazioni.
  • Visibilità macchinario (5.9) – Se è necessario vedere il funzionamento della macchina attraverso il riparo, devono essere scelti materiali con proprietà adeguate (…) o utilizzati pannelli in rete, questa deve avere un’adeguata area aperta e colore adatti a permettere la visione. La visibilità sarà ulteriormente migliorata se il materiale forato sarà più scuro dell’area osservata.
  • Antiarrampicamento (5.18) – L’arrampicamento sui ripari deve, per quanto fattibile, essere impedito mediante progettazione. Per esempio si rende l’arrampicamento più difficoltoso eliminando gli elementi strutturali orizzontali e componenti orizzontali della griglia metallica dalla superficie esteriore del riparo.
  • Ergonomia (5.2.5.3) – I ripari mobili o le parti fisse asportabili devono essere progettate in modo da consentire un funzionamento facile.
  • Solidità (5.4.2) – I ripari, per quanto possibile, devono essere progettati e costruiti con materiali selezionati per resistere e contenere urti ed eiezioni.
  • Riduzione del Rumore (5.16) – I materiali devono essere scelti in modo da ridurre il rumore e le vibrazioni e (…) la risonanza che può amplificare il rumore.
 
 

EN ISO 13857 – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori

Accessibilità al di sopra di strutture di protezione (4.2.2)

Tabella di riferimento per le distanze di sicurezza (estratto UNI EN ISO 13857)

 

Accesso attraverso aperture regolari (4.2.4.1)

La dimensione dell’apertura “e” corrisponde al lato di un’apertura quadrata, al diametro di un’apertura circolare e alla dimensione minore dell’apertura a feritoia. Per le aperture maggiori di 120 mm, devono essere applicate le distanze di sicurezza in conformità al punto 4.2.2.

 

Distanze di sicurezza per accesso alle aperture regolari (estratto EN ISO 13857, 4.2.4.1)

 

Accesso con gli arti inferiori (4.3)

Quando non è prevedibile l’accesso attraverso l’apertura con gli arti superiori, è ammesso l’uso dei valori indicati in questo prospetto per determinare le distanze di sicurezza per gli arti inferiori.

 

Distanze di sicurezza per accesso con gli arti inferiori (estratto EN ISO 13857, 4.3)