Prevenzione degli infortuni nella movimentazione dei carichi: buone pratiche per il settore logistico

La movimentazione manuale dei carichi nel settore della logistica rappresenta una delle principali cause di infortuni sul lavoro, in particolare quelli legati a disturbi muscoloscheletrici. Per affrontare efficacemente questa problematica, la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Università di Bologna, ha elaborato un documento intitolato Buone pratiche per la prevenzione degli infortuni da movimentazione di carichi nel comparto della logistica.

 

Principali fattori di rischio nella movimentazione manuale dei carichi

Le attività tipiche del settore logistico che comportano rischi significativi includono:

  • Picking: prelievo e smistamento manuale della merce.
  • Smistamento o tracciatura con scanner: operazioni ripetitive che possono causare sovraccarico degli arti superiori.
  • Carico e scarico manuale dei veicoli: movimentazione di carichi spesso pesanti o ingombranti.

Queste attività possono comportare posture incongrue, sforzi eccessivi e movimenti ripetitivi, aumentando il rischio di infortuni.

 

Buone pratiche per la prevenzione degli infortuni

Per mitigare i rischi associati alla movimentazione manuale dei carichi, si raccomanda l’adozione delle seguenti buone pratiche:

  1. Valutazione del rischio: effettuare una valutazione specifica del rischio di sovraccarico biomeccanico, considerando tutte le attività che comportano movimentazione manuale dei carichi, traino/spinta, sovraccarico degli arti superiori e posture incongrue.
  2. Formazione del personale: fornire una formazione adeguata ai lavoratori sulle tecniche corrette di sollevamento e movimentazione dei carichi, promuovendo l’adozione di posture ergonomiche e l’utilizzo di ausili meccanici quando necessario.
  3. Utilizzo di attrezzature adeguate: dotare i magazzini di attrezzature come carrelli elevatori, transpallet e sistemi di sollevamento assistito per ridurre lo sforzo fisico richiesto ai lavoratori.
  4. Organizzazione del lavoro: pianificare le attività lavorative in modo da evitare sovraccarichi, alternando compiti diversi e prevedendo pause adeguate per ridurre l’affaticamento muscolare.
  5. Ambiente di lavoro sicuro: assicurarsi che le aree di lavoro siano ben illuminate, ordinate e prive di ostacoli, con pavimentazioni adeguate per prevenire scivolamenti e cadute.

 

Strumenti di supporto per le aziende

La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione delle aziende una lista di controllo/scheda di autovalutazione per la prevenzione degli infortuni da sforzo nella movimentazione manuale dei carichi. Questo strumento aiuta le imprese a identificare le criticità presenti nei processi lavorativi e a implementare le misure correttive necessarie.

 

Conclusioni

L’adozione di buone pratiche nella movimentazione manuale dei carichi è essenziale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nel settore della logistica. Le aziende sono incoraggiate a implementare le linee guida fornite dalla Regione Emilia-Romagna e a promuovere una cultura della prevenzione all’interno dei propri ambienti di lavoro.

Per approfondire l’argomento e accedere al documento completo sulle buone pratiche, è possibile visitare il sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

Fonte: Regione Emilia-Romagna | Sezione Salute

																				

Buone pratiche per la sicurezza delle macchine fornite dalla Regione Emilia-Romagna

Il documento sulle buone pratiche per la sicurezza di macchine, attrezzature e impianti per la prevenzione degli infortuni, pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna, fornisce indicazioni tecniche e operative per garantire la sicurezza sul lavoro in conformità al Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025.

Lo scopo del documento è aiutare i datori di lavoro nella valutazione di sicurezza delle macchine, nuove o usate, da inserire nel proprio stabilimento con particolare riferimento alle fasi di scelta dell’attrezzatura.

I principali contenuti presentato nel documento sono:

  1. Valutazione delle attrezzature:
    • Controllo delle dichiarazioni CE, istruzioni e specifiche tecniche
    • Analisi delle caratteristiche operative e dei limiti d’uso per garantire prestazioni sicure
    • Prevenzione dell’uso improprio o non previsto
  2. Principi generali: viene fornita una checklist per verificare la sicurezza delle macchine, identificare rischi residui e adottare le misure di protezione necessarie, incluse indicazioni sui dispositivi di protezione individuale (DPI)
  3. Selezione e installazione:
    • Le attrezzature devono essere progettate per uso professionale e adattate alle condizioni specifiche di lavoro
    • La scelta dell’ambiente di installazione deve considerare i requisiti strutturali, come la capacità di sopportare vibrazioni o carichi dinamici
  4. Formazione: è fondamentale che gli operatori ricevano un’adeguata formazione sull’uso sicuro delle attrezzature, con particolare attenzione ai rischi residui e alle misure di protezione

Queste linee guida offrono strumenti utili per migliorare la sicurezza e ridurre gli infortuni sul lavoro attraverso un approccio preventivo e sistematico. Per approfondire, puoi consultare il documento completo qui.

																				

Checklist SUVA per evitare la manipolazione dei dispositivi di protezione

La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta, e uno degli aspetti più critici è l’uso corretto dei dispositivi di protezione. Dispositivi di protezione manipolati o mancanti sono spesso causa di infortuni gravi dovuti a cesoiamento o schiacciamento. La legge vieta qualsiasi tipo di manomissione e l’uso di macchine con dispositivi di protezione manipolati. 

Il documento elaborato da SUVA fornisce una lista di controllo dettagliata per aiutare le aziende a individuare e prevenire i pericoli associati alla manipolazione dei dispositivi di protezione. Seguendo queste linee guida, è possibile garantire che le macchine e gli impianti siano dotati di dispositivi di protezione efficaci, riducendo così il rischio di infortuni sul lavoro.

 

SUVA – STOP alla manipolazione dei dispositivi di protezione -Lista di controllo

Scarica il documento

 

Fonte: SUVA 

																				

Rapporto internazionale 2024 sulla sicurezza e salute nell’industria siderurgica

Il rapporto “Safety and Health in the Steel Industry – Data Report 2024 della World Steel Association fornisce un’analisi dettagliata dello stato della sicurezza e della salute nell’industria siderurgica a livello globale.  Il documento offre una panoramica dettagliata delle statistiche sugli infortuni, gli incidenti, la gestione della sicurezza dei processi (PSM), e le assenze per malattia all’interno del settore, fornendo anche raccomandazioni su come migliorare ulteriormente le pratiche di sicurezza.

 

Gestione della Sicurezza dei Processi 

La gestione della sicurezza dei processi (PSM) è cruciale per prevenire incidenti catastrofici, come esplosioni e fuoriuscite di sostanze pericolose. L’analisi della maturità della PSM (process safety management), basata sui dati di 20 organizzazioni, mostra un aumento della maturità nella gestione della sicurezza dei processi. Tuttavia, è stato evidenziato un importante margine di miglioramento nell’elemento delle misurazioni e delle metriche.

 

Infortuni e incidenti

Il rapporto analizza le cause principali degli infortuni e degli incidenti, sottolineando l’importanza di indagini incidentali approfondite e misure preventive. Per esempio, gli incidenti dovuti a cadute dall’alto e oggetti cadenti hanno un alto rapporto di infortuni, indicando la necessità di prevenzione rigorosa​.

 

Obiettivi futuri

Il rapporto sottolinea l’importanza di adottare un approccio olistico alla sicurezza e alla salute, integrando la salute fisica, il benessere mentale e la qualità della vita complessiva nei quadri di sicurezza. Viene promossa una cultura del benessere olistico per migliorare ulteriormente le prestazioni di sicurezza nell’industria siderurgica.

In sintesi, il rapporto evidenzia i progressi significativi nel miglioramento della sicurezza nell’industria siderurgica, ma anche le aree che necessitano di ulteriori miglioramenti, come la misurazione e le metriche della sicurezza dei processi.

 

Il rapporto integrale è scaricabile al seguente link: Safety and Health in the Steel Industry – Data Report 2024

 

																				

Scaffalature porta pallet: guida INAIL per la scelta, l’uso e la manutenzione

Il documento realizzato da INAIL-ANIMA ha lo scopo di fornire un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scaffalature portapallet da utilizzare nei luoghi di lavoro ed è scaricabile al seguente link.

La guida appresenta una sintesi “operativa” dei riferimenti legislativi e normativi che regolano il settore delle scaffalature portapallet e indica una metodologia per l’analisi dei rischi connessi al loro utilizzo, utile anche per l’analisi di altre tipologie di scaffalature industriali.

E’ rivolto principalmente ai datori di lavoro e ai lavoratori, ma tutte le figure professionali coinvolte nella progettazione, fabbricazione, montaggio, utilizzo, manutenzione, smontaggio e riconfigurazione della scaffalatura possono trovare utili indicazioni.

 

Fonte: INAIL

																				

Analizziamo il nuovo Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza dei prodotti

Il Regolamento sulla Sicurezza dei Prodotti dell’UE (GPSR), entrato in vigore nel maggio 2023, rappresenta un’importante trasformazione nella normativa europea verso un mercato interno più sicuro e trasparente, con obblighi chiari per gli operatori economici e maggiori garanzie per i consumatori.

Il Regolamento, divenuto obbligatorio dal 13 dicembre 2024, abroga la precedente direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti del 2001 (direttiva 2001/95/CE) e fornisce un nuovo quadro generale dell’UE sulla sicurezza dei prodotti per tenere il passo con le sfide della digitalizzazione e della crescente quantità di beni e prodotti venduti online. 

 

Campo di applicazione del Regolamento

Il campo di applicazione del regolamento rimane incentrato sull’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i consumatori, senza limiti di confine nel mercato interno. Viene introdotta una serie di definizioni chiare, incluso il concetto di “rischio”, “importatore” e “fornitore di servizi di logistica”, per migliorare la comprensione e l’applicazione delle norme.

Il regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell’Unione, il presente regolamento si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti.

 

Valutazione della sicurezza dei prodotti

La valutazione della sicurezza dei prodotti è disciplinata in modo più dettagliato attraverso gli articoli 6 e 8 del regolamento. Viene introdotta la presunzione di conformità per i prodotti che rispettano le norme europee pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. Inoltre, vengono delineati aspetti cruciali come la cybersicurezza e l’intelligenza artificiale.

La sicurezza dei prodotti deve essere valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

  • le caratteristiche del prodotto, quali design, caratteristiche tecniche, composizione, imballaggio e istruzioni;
  • l’effetto su altri prodotti;
  • la presentazione del prodotto, l’etichettatura, eventuali avvertenze e istruzioni e informazioni di sicurezza;
  • le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto;
  • l’aspetto del prodotto, in particolare gli aspetti che imitano il cibo o che attraggono i bambini;
  • le caratteristiche di cybersecurity e le eventuali funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.

 

Operatori economici

Il regolamento prevede altresì la condizione indispensabile per immettere sul mercato UE le merci soggette al regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti ossia l’esistenza di un operatore economico stabilito nell’Unione Europea che assume le responsabilità già definite nel suddetto regolamento all’articolo 16. Ciò significa che ha la responsabilità di:

  • verificare l’esistenza di una dichiarazione UE di conformità di prestazione e relativa documentazione tecnica, quando prescritta;
  • conservare i precedenti documenti per il periodo prescritto dalle normative eventualmente applicabili;
  • fornire alle autorità di vigilanza le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare la conformità del prodotto;
  • segnalare all’autorità eventuali rischi di sicurezza. Se un prodotto verrà richiamato, i consumatori avranno diritto alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso e anche di presentare reclami o di intraprendere azioni collettive.

 

Vendita online e a distanza

Per garantire la sicurezza dei prodotti, il Regolamento introduce nuovi doveri per le piattaforme di vendita online. Svincolandole da un ruolo puramente passivo, l’Autorità prevede che esse adottino processi interni per la sicurezza dei prodotti e siano registrate al portale Safety Gate, uno strumento online che permette ai consumatori di segnalare problemi e prodotti pericolosi alle autorità nazionali ed europee. Dovranno anche indicare il loro punto di contatto unico, consentendo ai destinatari dei prodotti di comunicare direttamente con loro. Infine, dovranno fornire ai consumatori le informazioni relative al fabbricante o alla persona responsabile dell’immissione sul mercato, l’identificazione del prodotto e le eventuali avvertenze sui prodotti.

 

																				

Pubblicata la nuova Guida Direttiva Macchine 2.3

In attesa dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Macchine previsto per il 2027, il mese scorso è stata pubblicata l’edizione 2.3 della guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE. Questa nuova edizione della guida riporta nuove informazioni riguardo il manuale di uso e manutenzione e delle dichiarazioni per macchine e quasi-macchine.

Sebbene la direttiva 2006/42/CE non parli della forma delle istruzioni e delle dichiarazioni, ormai è prassi consolidata per tantissimi costruttori di distribuire le istruzioni e i manuali in formato digitale.

Questa ultima edizione della guida indica che è possibile fornire già ora le istruzioni e le dichiarazioni di prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE esclusivamente in formato digitale, seguendo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/1230.

 

Fonte:  Commissione Europea

																				

ATS Brianza risponde alle più comuni domande sull’uso in sicurezza delle gru su autocarro

Gran parte degli infortuni nei luoghi di lavoro sono legati all’utilizzo di attrezzature; è pertanto necessario conoscere le corrette procedure per il loro utilizzo e sottoporre le attrezzature alle verifiche periodiche necessarie volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza. A tal proposito segnaliamo un’interessante pubblicazione sottoforma di FAQ (domande più frequenti) sviluppate dalla SSD IMPIANTISTICA di ATS Brianza inerente all’uso in sicurezza delle gru su autocarro.

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro, non azionata a mano, avente portata superiore ai 200 kg. Tale attrezzatura di lavoro è soggetta alle verifiche periodiche?

Sì. Tale attrezzatura di lavoro, come le autogru, caricatori ed altre attrezzature di lavoro similari, rientra tra le attrezzature di tipo mobile riportate nell’Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

 

 

Quali apparecchi di sollevamento, di tipo mobile, rientrano tra quelli che devono essere sottoposti alle verifiche periodiche?

Tra le gru mobili che rientrano nel regime delle verifiche periodiche sono comprese le gru su autocarro, le autogru, i caricatori ed altre attrezzature di lavoro similari, non azionate a mano, aventi portata superiore ai 200 kg. Alla stessa tipologia di attrezzature di lavoro afferiscono anche quelle attrezzature che assumono la funzione di sollevamento a seguito dell’adozione di particolari accessori o attrezzature intercambiabili ,”come il caso di escavatori o carrelli con forche – comunemente denominati muletti – attrezzati con gancio o altri organi di presa e sospensione del carico”. 

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro, avente portata superiore ai 200kg, non azionata a mano, munita di pinza o polipo. Tale attrezzatura deve essere sottoposta al regime delle verifiche periodiche?

Sì. Gli apparecchi di sollevamento che sono soggetti a verifica periodica, ai sensi dell’art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., lo sono indipendentemente dal tipo di organo di presa di cui sono corredati (gancio, pinza, polipo, bilancino, elettromagnete, ecc..). Tali organi di presa non modificano infatti la destinazione d’uso della macchina che rimane classificata nella categoria “apparecchi di sollevamento materiali” (cfr. circolare ISPESL, 7 ottobre 1985, “Omologazione gru su autocarro munite di pinza o polipo”)

 

 

Cosa si intende per apparecchio di sollevamento?

La definizione di apparecchio di sollevamento si rileva dalla norma UNI ISO 4306-1 :“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”.

 

 

Ho acquistato una nuova gru su autocarro fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di “messa in servizio”?

Ai sensi dell’art.11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996 n°. 459 (rif. Art. 18 D.Lgs. n. 17/2010), è necessario effettuare la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale dell’ INAIL, competente per territorio, che provvede all’assegnazione di una matricola;

 

 

Successivamente alla comunicazione di “messa in servizio” devo sottoporre l’apparecchio di sollevamento alla prima delle verifiche periodiche?

Sì. E’ necessario richiedere la prima delle verifiche periodiche (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) all’Unità Operativa Territoriale dell’INAIL, competente per territorio, secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al citato decreto.

Pertanto, dopo la denuncia di installazione/messa in servizio della macchina è necessario richiedere la prima verifica periodica all’approssimarsi della scadenza della stessa, secondo la frequenza stabilita dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Esempio (1): messa in servizio di una gru su autocarro utilizzata nel settore costruzioni. Trascorso circa un anno da questa data il datore di lavoro, utente dell’apparecchio, richiede la prima delle verifiche periodiche, volta a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

Esempio (2): messa in servizio di una gru su autocarro utilizzata esclusivamente nel settore metalmeccanico. Trascorsi circa due anni da questa data il datore di lavoro, utente dell’apparecchio, richiede la prima delle verifiche periodiche, volta a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

 

 

Cosa si intende per settore di impiego?

La nota prot. 15/VI/0021784 del 11/12/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce le assimilazioni dei settori di impiego, allo scopo di aiutare i datori di lavoro nella definizione della periodicità cui attenersi nei casi in cui non risultasse immediatamente identificabile.

Allo scopo è utile rammentare che “Il settore di impiego, ai fini dell’individuazione della periodicità di verifica degli apparecchi di sollevamento di cui all’allegato VII, non coincide necessariamente con quello individuato dal codice ATECO dell’impresa, bensì dall’effettivo luogo di utilizzo della suddetta attrezzatura, indipendentemente dal tempo di presenza nello stesso”. 

 

 

Devo utilizzare una gru su autocarro in un cantiere edile. E’ trascorso un anno dall’ultima verifica periodica di cui all’art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La stessa attrezzatura è rimasta inattiva presso il deposito aziendale per circa 2 mesi. La gru deve essere comunque sottoposta a verifica o il periodo di inattività condiziona la periodicità prevista dall’Allegato VII del citato decreto?

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo (Min. lavoro, circolare 13 agosto 2012, n. 23)

 

 

La prima delle verifiche periodiche può essere affidata direttamente ad un Soggetto abilitato di cui al comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008?

No. L’art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dispone che per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti privati abilitati.

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro provvista di marcatura CE, per la quale ho in precedenza provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL/INAIL la messa in servizio. Devo inoltrare la richiesta di prima verifica periodica ma non sono in possesso del numero di matricola. Cosa devo fare?

Qualora l’INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell’attrezzatura al proprietario dell’attrezzatura di lavoro e all’ATS competente per territorio, l’INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l’immissione nella banca dati (cfr. punto 10, Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro priva di marcatura CE, per la quale ho in precedenza provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL la messa in servizio. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica ?

La richiesta deve essere inoltrata all’Unità Operativa Territoriale dell’INAIL, competente per territorio. Infatti, la circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le attrezzature di sollevamento non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza dell’INAIL. Al termine dell’iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall’INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro priva di marcatura CE, per la quale in precedenza non provveduto a comunicare al Dipartimento ISPESL la messa in servizio. Cosa devo fare?

In questo caso, il datore di lavoro al fine di sottoporre la gru al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza dell’INAIL, dovrà produrre al citato ente un “atto certo” attestante tale evenienza, oltre alla documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del Lavoro (cfr. Circolare ISPESL, 22 ottobre 1997, n. 99/1997).

Per atto certo si deve intendere un documento commerciale o fiscale come ad esempio una fattura, un contratto, una bolla di accompagnamento, ecc., ovvero un documento tecnico-amministrativo comprovante l’immissione sul mercato dell’Unione europea o la messa in servizio dell’apparecchio in argomento in data antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996 (cfr. Apparecchi di sollevamento mobili gru su autocarro – ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA, INAIL 2014).

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica successiva alla prima?

Se l’attrezzatura di lavoro è provvista della “messa in servizio” e di almeno uno dei seguenti documenti:

1) libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997;

2) verbali di verifiche periodiche antecedenti l’entrata in vigore del DI 11 aprile 2011;

3) verbale di prima verifica periodica eseguito, dall’INAIL o Soggetto Abilitato, dopo l’entrata in vigore del DI 11 aprile 2011.

le verifiche possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ATS o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. In caso contrario, ovvero se non è presente alcuno dei documenti sopra descritti (1,2,3), l’attrezzatura di lavoro deve essere sottoposta alla “Prima verifica” così come disposto dall’art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro provvista di libretto di collaudo ENPI/ISPESL. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica della gru su autocarro?

Ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le verifiche successive alla prima possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ATS o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

 

 

Sono in possesso di una gru su autocarro messa in servizio da oltre 20 anni. Che documentazione devo esibire nel corso delle verifiche periodiche?

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche (punto 3.2.3 Allegato II al DI 11 aprile 2011).

L’indagine supplementare è l’ attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (punto 2, lettera c) Allegato II al DI 11 aprile 2011)

 

 

Devo sottoporre la gru su autocarro ad indagine supplementare. Quali sono i contenuti minimi di tale attività?

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 18 del 23 maggio 2013 recante “D.I. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo – Chiarimenti”, fornisce indicazioni in merito ai contenuti minimi dell’indagine supplementare.

Inoltre, il G.A.T. – GRUPPO DI APPROFONDIMENTO TECNICO -APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO di REGIONE Lombardia ha ulteriormente approfondito l’analisi della suddetta circolare con particolare riferimento alle prove non distruttive.

 

 

E’ obbligatorio sottoporre la gru su autocarro ad interventi di controllo (manutenzione) programmata?

Sì. Le gru mobili devono essere sottoposte a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi (LISTE DI CONTROLLO INAIL). Inoltre, le stesse devono essere sottoposte ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. Gli interventi di controllo devono essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (cfr. art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

 

 

Ho spostato la gru su autocarro in un cantiere distante dalla mia sede operativa. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica?

Le comunicazioni di spostamento dell’attrezzatura di lavoro di cui all’Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all’INAIL o all’ATS anche per quanto disposto al punto 5.2.1. dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento del l’attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura (Circolare Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23).

Inoltre, qualora le suddette attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

 

 

Nel caso di utilizzo di una gru su autocarro l’operatore deve essere in possesso di una specifica formazione?

Sì. Per questa tipologia di attrezzatura di lavoro, ai sensi dell’art 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (cd “Testo Unico sulla sicurezza del lavoro”), è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Le modalità, le ore ed i contenuti della formazione sono regolamentati dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nel citato Accordo.

La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.. (punto 2 della Circolare Min. lavoro, circ. 11 marzo 2013, n. 12).

 

 

Ho sostituito l’autocarro. Cosa devo fare?

In caso di sostituzione dell’autocarro possono presentarsi due casi:

a. nuova immissione sul mercato;

b. modifica rientrante nella manutenzione straordinaria.

mentre nel caso a) sarà necessario verificare la presenza di una nuova dichiarazione di conformità e l’apposizione di una nuova marcatura, nel caso b) sarà sufficiente che l’installatore abbia redatto una dichiarazione di corretta installazione, accompagnata da una dichiarazione di equivalenza delle sollecitazioni necessaria ad attestare che la sostituzione dell’autocarro non ha introdotto nuovi rischi rispetto al primo allestimento (Cfr. circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 10 giugno 1997).

 

 

L’allestitore della gru ha installato una seconda stabilizzazione non prevista dal fabbricante. Cosa devo fare?

In questo caso si configura una nuova immissione sul mercato e pertanto sarà necessario che l’allestitore, a seguito dell’adozione della seconda stabilizzazione, provveda a rilasciare una nuova dichiarazione di conformità e ad apporre una nuova marcatura sulla gru (cfr. Apparecchi di sollevamento mobili gru su autocarro – ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA, INAIL 2014).

 

 

Sono in possesso di una gru per autocarro, con carico massimo di utilizzazione inferiore a 1000 kg e priva dei dispositivi previsti al punto 4.2.1.4 (controllo delle sollecitazioni) dell’allegato I al DPR 459/96, per la quale il fabbricante abbia previsto l’utilizzo esclusivamente nel settore posteriore dell’area di rotazione. In tale caso è sufficiente la semplice avvertenza sulla macchina con il divieto di utilizzare la gru nel settore anteriore dell’autocarro, o invece è necessario dotarla di idonei dispositivi che possano limitare la rotazione del braccio?

Per quanto riguarda le gru su autocarro, montate retro cabina, con carico massimo di utilizzazione inferiore a 1000 kg e momento di ribaltamento inferiore a 40000 Nm e pertanto prive dei dispositivi previsti al punto 4.2.1.4 (controllo delle sollecitazioni) dell’allegato I al DPR 459/96, per le quali il fabbricante abbia previsto l’utilizzo esclusivamente nel settore posteriore dell’area di rotazione, l’ISPESL ha fornito un chiarimento (Lett. Circ. 25 marzo 2003, n. Prot. 3176) evidenziando che, sussistendo il rischio di ribaltamento in caso di superamento dell’ampiezza dei movimenti previsti dal fabbricante (rotazione del braccio della gru sulla zona anteriore dell’autocarro), devono essere rispettati gli obblighi previsti al requisito essenziale di sicurezza 4.1.2.6 lettera a) e al riguardo la norma EN 12999, specifica per le gru per autocarro, nella lista dei pericoli significativi, al punto 27.1.3, prende in considerazione proprio il rischio corrispondente al suddetto requisito ed indica, al punto 5.6.6.1, la soluzione idonea per eliminare il rischio stesso prevedendo che ‘i limiti per i movimenti di rotazione … devono essere determinati dalla corsa del cilindro o da arresti idonei’.

 

 

Posso utilizzare la gru per ancorare il dispositivo anticaduta?

Allo scopo l’ISPESL ha fornito un chiarimento (nota ISPESL, 7 luglio 2003). Solitamente, una gru su autocarro non è assimilabile ad un punto fisso di ancoraggio del dispositivo di protezione individuale. Il braccio della gru e l’autocarro sono parte di un “sistema” di arresto della caduta da raccordare ad un punto di ancoraggio sicuro. Pertanto, l’attrezzatura di lavoro, come parte di un DPI destinato a salvaguardare dalle cadute dall’alto, appartenente alla III categoria, è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 475/92. In particolare, il costruttore della gru deve fornire idonea documentazione tecnica di costruzione, dichiarazione CE del sistema e apporre la marcatura CE.

 

 

Devo operare nelle vicinanze di una linea elettrica. Quali misure devo attuare ai fini della sicurezza ?

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 83 e 117), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavori svolti in vicinanza di parti attive (che di solito sono lavori non elettrici) non siano eseguiti a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Spesso in aree di cantiere o in alcune situazioni lavorative si sono riscontrati infortuni mortali o gravi conseguenti al contatto o all’avvicinamento di attrezzature di lavoro o di macchine utensili a linee aeree. Con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 e della norma CEI 11-27, IV Edizione, e con il recepimento della norma EN 50110-1:2013, sono a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni legislative e normative da mettere in atto per prevenire il rischio di simili infortuni.

In aggiunta, in tale campo, l’INAIL ha elaborato un documento con lo scopo di presentare:
• le disposizioni legislative e normative;
• la statistica degli infortuni registrata nella banca dati di INAIL;
• esempi e procedure per la gestione del rischio;
• schede relative a singole attrezzature di lavoro, di ausilio per la valutazione del rischio e la predisposizione di procedure di lavoro

(Lavori in prossimità di linee elettriche aeree – Valutazione del rischio e misure di prevenzione INAIL 2016)

 

 

SENTENZE DI CASSAZIONE (GRU MOBILI INCIDENTI)

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 settembre 2016, n. 39494 – Rischio di interferenza tra l’attività svolta dal gruista e quella del classificatore dei rottami

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 marzo 2016, n. 9558 – Infortunio mortale a seguito di contatto del braccio meccanico della gru con le linee di alta tensione. Responsabilità di un committente e di un coordinatore per l’esecuzione

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 dicembre 2015, n. 48376 – Scontro treno e carro gru: muore il macchinista e il capotreno. Responsabili il dirigente, il direttore dell’esercizio e l’RSPP. Effettive misure di controllo avrebbero evitato prassi pericolose

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 gennaio 2016, n. 2544 – Infortunio mortale di un operaio alla guida di una vecchia autogru. Omissioni e responsabilità amministrativa dell’impresa

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2016, n. 1836 – Responsabilità di datore di lavoro e preposto per la morte di un operaio investito dal carico di una gru. Pericolo di conflitto pratico e teorico fra giudicati

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 luglio 2015, n. 31015 – Gancio della gru malfunzionante e infortunio mortale: ruolo di un coordinatore per l’esecuzione

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2015, n. 27194 – Infortunio durante la manovra di allungamento del braccio della gru

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 febbraio 2013, n. 9459 – Infortunio sul lavoro e carico di un autocarro oltre il limite di sicurezza delle sponde;

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 giugno 2014, n. 27716 – Gru con bracci estensibili e contatto con cavi aerei di alta tensione;

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2013, n. 18639 – Autogrù priva di un sistema di sicurezza e infortunio in una fiera; Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2013, n. 4958 – Infortunio per il ribaltamento di una gru e responsabilità di un RSPP;

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 maggio 2012, n. 18811 – Responsabilità di un gruista per infortunio mortale a seguito della caduta di un carico di tubi: totale mancanza di verifiche sulle modalità di aggancio del carico stesso;

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 aprile 2011, n. 14527 – Autogrù e responsabilità del direttore di cantiere;

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 dicembre 2010, n. 45356 – Obbligo di verifica trimestrale della catena della gru montata su un camion e nolo a caldo;

Cassazione Penale, Sez. 4, 7 giugno 2010, n. 21515 – Ribaltamento gru. Responsabilità del DL e dell’utilizzatore;

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 febbraio 2010, n. 4923 – Responsabilità del costruttore di una gru;

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 novembre 2008, n. 43117 – Instabilità del carico e responsabilità dell’addetto alla manovra della gru

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2006, n. 4161 – Mancata formazione di autogruista esperto;

 

Fonte: ATS Brianza

																				

Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: aggiornamento INAIL 2024

Alla data di rilevazione dello scorso 31 ottobre, gli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail nel 2022 nella gestione assicurativa Industria e servizi risultano essere 582.890, pari a circa l’83% del totale, con un incremento del 23,3% rispetto al 2021 e del 15,6% rispetto al 2018, dovuto in parte anche al numero particolarmente elevato di casi da Covid-19. Circa l’86% delle denunce (499.835 casi) riguarda infortuni avvenuti in occasione di lavoro e la quasi totalità (484.022) senza utilizzo del mezzo di trasporto. Rispetto al 2021 sono aumentati sia i casi avvenuti in occasione di lavoro (+25,5%) sia quelli in itinere, nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (+11,4%).

 

In crescita il numero degli addetti over 50 e under 35

A fare il punto della situazione sull’andamento infortunistico e tecnopatico in questa gestione assicurativa, che nel 2022 ha registrato più di 22 milioni di occupati, distribuiti principalmente all’interno dei servizi (72%), in particolare commercio, alberghi e ristoranti, nell’industria in generale (21%) e nelle costruzioni (7%), è il nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, che rispetto al 2018 segnala la crescita significativa dei lavoratori ultracinquantenni (+7,6%) e quella più contenuta degli under 35 (+3,8%). Gli occupati sono in prevalenza uomini, con una quota nel quinquennio pari mediamente al 57,2%, leggermente più bassa rispetto al 57,8% del complesso delle attività.  

 

In oltre sei casi su 10 gli infortunati sono uomini

Concentrando l’attenzione sugli infortuni denunciati in occasione di lavoro, con l’esclusione quindi di quelli avvenuti in itinere, nel 2022, al netto dei casi non codificati, due infortuni su tre hanno interessato il comparto dei servizi (300.669 casi), mentre la quota rimanente, pari a poco più del 30%, il comparto dell’industria in senso stretto (131.172). In oltre sei casi su 10 gli infortunati sono uomini, predominanti tra gli occupati di diversi settori dell’Industria e servizi per le particolari tipologie di lavoro svolte. Nelle costruzioni, per esempio, il 99% degli infortuni sono al maschile. In controtendenza la sanità e assistenza sociale, dove più di due terzi delle denunce (72,6%) riguardano le lavoratrici.

 

Nel quinquennio 2018-2022 seimila decessi

 I casi mortali denunciati nel quinquennio 2018-2022 nella gestione Industria e servizi sono stati quasi seimila, il 73% per eventi avvenuti in occasione di lavoro (circa 4.600 casi) e il 27% in itinere (quasi 1.400). La media di circa 1.200 casi all’anno è condizionata dal dato del biennio 2020-2021, caratterizzato da un numero molto alto di decessi da Covid-19 (rispettivamente 600 e 200). I 1.073 casi mortali del 2022 si collocano tra i valori registrati nel 2018 (1.122) e nel 2019 (1.044) e, al netto dei contagi, superano quelli denunciati nel 2020 e nel 2021. Al netto dei casi occorsi in itinere, nel 2022 un decesso su quattro è avvenuto nel settore delle costruzioni, uno su cinque nei trasporti e magazzinaggio e uno su 10 nel commercio. Nel comparto del manifatturiero, che registra il 17,9% degli infortuni mortali codificati, la metà riguarda la fabbricazione di prodotti in metallo, dei prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di quelli alimentari.

 

Più morti nelle aziende di piccole dimensioni

Il 44% dei 775 decessi in occasione di lavoro denunciati nel 2022 è avvenuto in aziende di piccole dimensioni (1-9 lavoratori), il 28% in quelle da 10 a 49, il 16% in quelle da 50 a 249 e il 12% in quelle con oltre 249 lavoratori. Due terzi dei casi mortali riguardano la classe 45-64 anni, il 28,9% è concentrato nel Nord-Ovest, il 22,5% al Centro, il 20,0% sia nel Nord-Est che al Sud e l’8,6% nelle Isole, con Lombardia (17,0%), Lazio (9,7%) e Campania (9,4%) ai primi tre posti tra le regioni. I lavoratori italiani deceduti sono l’80,5% del totale (624 casi), seguiti con il 4,1% dai romeni (32), con il 3,1% dagli albanesi (24) e con l’1,9% dai marocchini (15).

 

Per le malattie professionali incremento del 10%

Per quanto riguarda le malattie di origine professionale, le denunce presentate all’Inail nella gestione Industria e servizi sono state 50.078, pari a circa l’83% del totale delle patologie lavoro-correlate (comprensivo delle gestioni Agricoltura e Conto Stato) e in aumento di circa il 10% rispetto alle 45.554 dell’anno precedente. I lavoratori coinvolti sono stati poco più di 34mila (+9%). La crescita del numero delle denunce ha interessato in particolare gli uomini (+11% circa) e soprattutto i lavoratori occupati nel settore delle costruzioni e delle attività manifatturiere (+2.347 casi). Anche per la componente femminile è stato comunque rilevato un aumento del 7% rispetto al 2021, con 264 casi in più complessivamente per le lavoratrici del commercio e della sanità.

 

 

Quasi sette su 10 sono a carico del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo

Poco più del 70% delle denunce delle donne ha riguardato la fascia 50-64 anni, percentuale più alta rispetto ai colleghi uomini, che nella stessa classe vedono concentrati i due terzi dei casi. Anche per le età fino a 49 anni la quota delle malattie delle lavoratrici risulta più alta (21%) di quella dei lavoratori (17%). Per gli over 64, al contrario, la percentuale delle tecnopatie degli uomini è del 16% rispetto all’8% registrato tra le donne. Quasi sette casi su 10 sono a carico del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, con una netta prevalenza delle tecnopatie legate ai disturbi dei tessuti molli e alle discopatie che hanno interessato in particolare i lavoratori della sanità, del trasporto e del settore edile. Seguono le patologie del sistema nervoso, con poco più del 12%, quelle dell’orecchio (7,3%), i tumori e le malattie del sistema respiratorio, che rappresentano circa il 7%. Le malattie che colpiscono le donne a un’età inferiore rispetto agli uomini sono quelle della cute, i disturbi psichici, la sindrome del tunnel carpale e le patologie muscolo-scheletriche. Le patologie osteomuscolari, dovute in particolare al sollevamento e alla movimentazione manuale dei carichi, i tumori e l’ipoacusia hanno avuto conseguenze piuttosto rilevanti per gli uomini, con inabilità superiore al 16% per quasi un quarto dei casi riconosciuti.

 

La sfida per la sostenibilità e la sicurezza

Il nuovo numero di Dati Inail approfondisce anche il tema della sostenibilità, intesa come capacità di un sistema di autoregolarsi in relazione a fattori interni ed esterni che tendono ad alterarne lo stato di equilibrio anche irreversibilmente. Questo concetto, inizialmente centrato su aspetti ecologici, è approdato successivamente verso un significato più globale, che comprende anche la sfera economica e sociale. Le trasformazioni tecnologiche e organizzative, per esempio, avranno un sicuro impatto sulle condizioni di sicurezza e sulla cultura della prevenzione globale dei lavoratori, che nei prossimi anni richiederà da parte delle aziende, a partire dalle piccole e medie imprese storicamente più bisognose di risorse e competenze, l’acquisizione di nuove conoscenze. Per individuare gli elementi, interni ed esterni all’azienda, che interagiscono e impattano sulla sostenibilità potrebbero risultare particolarmente utili gli strumenti di valutazione e self-assessment. L’Istituto, in particolare, sta sperimentando un rating di sinistrosità e prevenzione che potrebbe servire a parametrare le imprese sul fronte della gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

 

 

Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali – Febbraio 2024

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Fonte: INAIL

																				

Buone pratiche per l’utilizzo sicuro delle macchine nel comparto metalmeccanica e manifatturiero

Condividiamo il documento elaborato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la sintesi di Buone Pratiche sull’uso sicuro delle macchine impiegate nel settore metalmeccanico elaborato nell’ambito degli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025. 

Il Piano Regionale della Prevenzione 2021 – 20125 prevede che le Aziende Sanitarie, attraverso le loro Strutture di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SOC PSAL), adottino attraverso i Piani Mirati di Prevenzione una nuova modalità del “controllo” nelle imprese, capace di coniugare l’assistenza con la vigilanza. Il Piano Mirato di Prevenzione si orienta, infatti, verso il supporto/assistenza al mondo del lavoro, facilitando l’accesso delle imprese alla conoscenza, e alla valutazione e corretta gestione dei rischi, mirando a raggiungere soprattutto le piccole e medie imprese che costituiscono gran parte del tessuto produttivo italiano. Gli strumenti di assistenza sono: incontri formativi con le diverse figure della prevenzione aziendale, compilazione documenti di indirizzo, schede di auto-valutazione.

Il documento ha come scopo principale fornire indicazioni e spunti utili per la valutazione del rischio associato all’utilizzo di macchine all’interno dei siti produttivi, a partire dalla scelta sul mercato delle attrezzature fino alla loro dismissione, e sulle modalità per assicurarne nel tempo adeguata sicurezza nel loro utilizzo. Alla stesura hanno collaborato i membri del Gruppo Tecnico Regionale “Macchine e Impianti” e le aziende sanitarie locali quali Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) e Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO).

Recentemente abbiamo preso parte ad un ciclo di convegni organizzati da Confindustria Alto Adriatico insieme alle Aziende Sanitarie regionali friulane ASUFC, ASUGI e ASFO. In occasione del Convegno sono state presentate le “buone pratiche” per l’utilizzo sicuro dei carrelli elevatori e delle macchine nel settore manifatturiero oggetto del documento sviluppato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Gli atti del convegno sono disponibili gratuitamente sul sito di Confindustria Alto Adriatico a questo link.

 

Buone pratiche per l’utilizzo sicuro delle macchine nel comparto metalmeccanica e manifatturiero

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Fonte: Regione FVG