
ATS Brianza riporta le 7 principali violazioni nella sicurezza delle macchine
Nell’ambito dell’attività di vigilanza effettuata dal personale delle ASL/ATS nelle aziende, in occasione di sopralluoghi effettuati a seguito di eventi infortunistici, svolgimento di piani mirati di prevenzione o per verifiche di attività produttive in essere, sono ispezionati i reparti produttivi e viene verificata la corrispondenza delle attrezzature di lavoro a quanto previsto da norme di legge e norme tecniche. Qualora sia riscontrata la presenza di macchine non conformi e che presentano evidenti rischi per la sicurezza dei lavoratori, il personale di vigilanza contesta con verbale d’ispezione e contravvenzione il mancato rispetto della legge e prescrive che le attrezzature di lavoro vengano adeguate in un tempo prefissato adottando per le sanzioni la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94.
A tal proposito, il Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art. 7 D.Lgs 81/2008 ha elaborato il documento “Utilizzo in sicurezza delle macchine – Guida per le imprese“, un ricco documento che presenta numerosi allegati utili come guida nelle varie attività di acquisto, manutenzione e gestione delle macchine industriali.
In questo articolo ci focalizzeremo sull’allegato R che presenta le “Violazioni più frequenti in ambito di vigilanza”. Di seguito descriviamo le 7 principali violazioni riscontrate dal personale ASL/ATS.
- 70 comma 2 e Allegato V parte prima Punto 6.1 D.Lgs. 81/2008
“la coclea per il trasferimento della materia prima in lavorazione era sprovvista di qualsiasi protezione ed era pertanto raggiungibile anche in movimento dall’operatore. Nell’immediatezza del sopralluogo è stato riposizionata una griglia preesistente che però non risponde ai requisiti di norma in quanto facilmente amovibile”.
- 71 comma 1 D.Lgs. 81/2008
“Le attrezzature di lavoro e macchine messe a disposizione dei lavoratori ……………………… non erano idonee ai fini della salute e sicurezza poiché permettono di avvicinarsi alla zona pericolosa quando è in corso la lavorazione:
- la macchina ……. presenta il dispositivo di interblocco del riparo, del tipo ad azione negativa, artificiosamente manomesso
- la macchina ……. era sprovvista di interblocco che impedisse l’apertura del riparo
- la macchina ……. Presenta un riparo danneggiato che non protegge efficacemente l’operatore”.
“il datore di lavoro non ha messo a disposizione attrezzature idonee ai fini della sicurezza; infatti la macchina…………… presente nel reparto …………. (ancora da mettere in esercizio in quanto in fase di assemblaggio) era disponibile ai lavoratori e poteva essere accesa ed utilizzata dai lavoratori presenti, nonostante non fosse ancora terminata la sua installazione, ovvero la pressa fosse priva di adeguate sistemi di protezione di sicurezza (poteva funzionare, semplicemente inserendo la presa alla rete elettrica)”
- 71 comma 4 lett a – D.Lgs. 81/2008
“Nei reparti di produzione ……… alcune macchine ……………. funzionano anche se lo schermo, normalmente dotato di interblocco, a protezione della zona di lavoro è sollevato. Questo poichè la funzione di interblocco presente fra protezione sollevabile e parte fissa della macchina è stata bypassata unendo artificiosamente le due parti. Pertanto le suddette attrezzature di lavoro non sono utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso”.
- 71 commi 1 e 4 – D.Lgs. 81/2008
“Il datore di lavoro non ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi ed inoltre non ha provveduto affinché alcune delle macchine presenti fossero utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso ed oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. In particolare: …………………………”.
- 71 comma 4 – D.Lgs. 81/2008
“il datore di lavoro non ha provveduto affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di un idonea verifica e manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei loro requisiti di sicurezza. In particolare non ha verificato o fatto verificare che sulla macchina ……………….., il dispositivo di sicurezza costituito da ………………… e interruttori di posizione, fosse inadeguato, in quanto mancante dei grani di fissaggio cosicché risultava semplice eludere il dispositivo di sicurezza suddetto”.
- 73 c.d. art. 36 e 37 – D.Lgs. 81/2008
“il datore di lavoro non ha provveduto affinché i lavoratori incaricati dell’uso della macchina ……….. fossero inviati a formazione specifica anche al fine di acquisire competenze relativamente alle condizioni di impiego dell’attrezzatura e alle situazioni anormali prevedibili quali il bloccaggio per contatto accidentale con i dispositivi di sicurezza, alle possibili semplici verifiche che i lavoratori possono fare ad esempio ad inizio turno per accertare la sussistenza dei principali requisiti di sicurezza e garantire una maggior sicurezza per se stessi e per le altre persone”.
- 17 comma 1 lett a) combinato con art. 28 comma 2 – D. Lgs 81/2008
“il datore di lavoro non ha provveduto nell’ambito della valutazione del rischio infortunistico di utilizzo delle attrezzature di lavoro a valutare i rischi connessi all’uso specifico della macchina ……………….successivamente modificata per aumentarne il volume di carico, in modo da:
- verificarne l’uso corretto;
- evidenziare le problematiche relative al carico e scarico
- procedere a possibili miglioramenti per evitare l’elusione dei dispositivi di sicurezza,
- redigere istruzioni operative di sicurezza e procedure per la verifica della sussistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza”.
- 28 comma 2 lett. a primo periodo D.Lgs. 81/2008
“La ditta ha presentato un documento di valutazione dei rischi generale ed alcuni documenti di valutazione di rischi specifici: …. Non è presente una descrizione delle attività svolte con macchine e impianti, non sono stati analizzati macchina per macchina tutti i rischi specifici e non sono state indicate le misure specifiche necessarie per garantire la sicurezza degli operatori”.

Nuovo Regolamento Macchine 2023: a che punto siamo e quando entrerà in vigore
Il 18 aprile 2023 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sulla relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle macchine 2021/0105 (COD), comunemente noto come regolamento macchine. La relazione è stata votata positivamente in vista dell’adozione del nuovo Regolamento Macchine (Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery). Abbiamo approfondito le novità del Regolamento in questa news.
Il testo sostituirà l’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE, adeguando le regole ai nuovi sviluppi del mercato e ai rischi derivanti dalle tecnologie emergenti mediante:
- l’aumento della certezza del diritto in merito a modifiche sostanziali
- l’inclusione dei macchinari autonomi e telecomandati
- la garanzia l’interazione tra il regolamento sui macchinari, l’Artificial Intelligence Act e il Cyber Resilience Act per ridurre gli oneri per le aziende
- l’inserimento di una forte condizionalità nei poteri della Commissione di attuare specifiche comuni, dando priorità alle norme armonizzate
- la definizione di criteri chiari per l’identificazione di macchinari potenzialmente più pericolosi, superando il concetto di macchinari ad alto rischio della Direttiva Macchine (Annex IV) e mediante l’aggiornamento periodico (ogni 5 anni) dell’allegato I (elenco delle macchine soggette) attraverso lo scambio di dati con gli Stati membri.
La cerimonia della firma è prevista a giugno mentre l’adozione formale e l’entrata in vigore della legislazione avverranno a luglio. Da quel momento le aziende avranno 42 mesi di tempo per allinearsi alle nuove disposizioni che entreranno in vigore a partire da gennaio 2027.

Linee di indirizzo INAIL per la sicurezza e salute nell’industria chimica
Le Linee di indirizzo pubblicate da INAIL ad inizio 2023 sono state realizzate con Federchimica (Federazione Nazionale dell’Industria Chimica) e con la collaborazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori del settore FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL e UILTEC – UIL.
L’approfondimento mira a fornire alle imprese, in particolar modo a quelle di piccole e medie dimensioni, un supporto operativo funzionale all’adozione dei sistemi di gestione, finalizzato ad aumentare il livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le imprese avranno in tal modo la possibilità di sviluppare un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione secondo lo schema previsto dallo standard UNI ISO 45001:2018 e, grazie al contributo presente nell’appendice A, di adottare un modello organizzativo e gestionale relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 s.m.i., che rispetti i requisiti previsti all’art. 30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica
Fonte: Inail

UNI EN ISO 16090-1:2023 Sicurezza delle macchine utensili
Il 19 gennaio 2023 è stata pubblicata la seconda edizione della norma UNI EN ISO 16090-1 “Sicurezza delle macchine utensili – Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer – Parte 1: Requisiti di sicurezza”.
La norma specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura (inclusi l’installazione e lo smantellamento, le modalità di trasporto e manutenzione) di fresatrici fisse, incluse le macchine in grado di eseguire operazioni di alesatura, centri di lavoro e macchine transfer progettate per l’uso in produzione continua, che sono destinate a tagliare a freddo metalli e altri materiali non combustibili ad eccezione del legno o materiali con caratteristiche fisiche simili a quelle del legno come definito nella norma UNI EN ISO 19085-1, e vetro, pietra e materiali lapidei agglomerati come definiti nella UNI EN 14618.
Questa edizione della norma, che sostituisce la prima edizione del 2019, si applica a:
- alesatrici e fresatrici a comando manuale senza controllo numerico;
- alesatrici e fresatrici a comando manuale con controllo numerico limitato;
- centri di lavoro e fresatrici a controllo numerico;
- macchine transfer e macchine per impieghi speciali.
La norma si applica anche alle macchine dotate dei seguenti dispositivi/attrezzature:
- magazzino utensili;
- cambiautensili;
- meccanismi di movimentazione dei pezzi;
- meccanismi di bloccaggio dei pezzi alimentati;
- trasportatori di trucioli;
- porte ad azionamento elettrico;
- attrezzature aggiuntive per la tornitura;
- attrezzature aggiuntive per la molatura
Nella nuova edizione della norma sono state aggiunte anche le cabine operatore mobili.
Questa seconda edizione annulla e sostituisce la prima edizione (ISO 16090-1:2017), che è stata tecnicamente revisionata.
Le principali modifiche sono le seguenti:
- aggiornamento e aggiunta di funzioni di sicurezza nell’allegato J.
- revisione delle modalità operative e modifica della designazione da MSO (modalità di funzionamento sicuro) a MO (modalità di funzionamento),
- l’ex MSO 3 (modalità speciale opzionale per intervento manuale in condizioni operative limitate), nell’aggiunta attuale indicata come MO 3 (intervento manuale in condizioni operative limitate), è stato rivisto in modo che l’utilizzo di un dispositivo di abilitazione è comunque necessario, ovvero non è più possibile erogare il dispositivo di consenso.
Fonte: UNI

INAIL: analisi e prevenzione dei rischi nelle lavanderie industriali
INAIL, in collaborazione con Assosistema Confindustria, ha pubblicato il nuovo volume sull’analisi dei rischi lavorativi nelle lavanderie industriali.
Nell’approfondimento vengono descritti processi e analisi dei rischi lavorativi delle lavanderie industriali, un comparto di utilità sociale fondamentale, basti pensare al settori della sanità e del turismo, ma ancora poco conosciuto.
All’interno del volume, scaricabile dal link qui sotto, vengono approfonditi due aspetti complementari:
- l’analisi dei dati statistici relativi ad aziende e addetti assicurati all’Istituto e la descrizione del fenomeno infortunistico e tecnopatico, con l’evidenza delle principali caratteristiche che connotano gli eventi;
- l’analisi di specifici rischi cui possono essere esposti i lavoratori, al fine di descrivere le principali misure di prevenzione e/o di protezione (collettiva e individuale) da adottare in questo comparto produttivo.
Oltre ad alcuni rischi normati dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. (rischio biologico, rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi, campi elettromagnetici), sono stati presi in esame anche l’ergonomia e la movimentazione manuale dei carichi e i rischi correlati alle attività di manutenzione delle attrezzature di lavoro.
Per ciascun rischio considerato, sono descritte le principali misure di prevenzione e di protezione (individuali e collettive).
Analisi dei rischi lavorativi nelle lavanderie industriali
Fonte: Inail

Neurosafety: il futuro della sicurezza sul lavoro è nelle neuroscienze
Basate sulla comprensione di come il cervello percepisce ciò che lo circonda, le neuroscienze possono migliorare il processo di progettazione, le strategie di progettazione e produrre regolamenti che alla fine migliorano la salute e il benessere umano nel futuro.
– Eberhard, John. (2009). Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture. Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture
La percezione del rischio, la predisposizione al rischio e il processo di decision-making sono infatti aspetti neuropsicologici che spesso non vengono sufficientemente presi in considerazione all’interno della cultura della sicurezza aziendale. L’approccio alla sicurezza sul lavoro si basa solitamente su “obblighi”, “divieti” e “responsabilità” sanciti dai precetti normativi senza entrare davvero nel cuore dell’argomento: il lavoratore e il funzionamento della sua mente, soprattutto in momenti di rischio elevato.
In quest’ottica, ci vengono in aiuto le neuroscienze: comprendere i meccanismi razionali e istintivi della mente e conoscere a quali “errori” il nostro cervello è più soggetto, ci aiuta ad evitarli.
L’obiettivo della convergenza tra neuroscienze e sicurezza è quello di tentare di offrire strumenti per agire sulle forze dinamiche, spesso inconsapevoli, che danno forma ai processi decisionali.
Le basi della sicurezza: la percezione e la propensione al rischio
La percezione del rischio è il risultato di una interpretazione soggettiva della realtà che dipende da un insieme di fattori quali: la coerenza e la flessibilità mentale dell’individuo, il sistema di credenze e valori e le norme sociali che hanno contribuito alla costruzione del suo mondo interiore. Alla luce di queste premesse, è chiaro come non sempre si ha una corretta percezione dei rischi.
Inoltre, il processo percettivo del rischio è fortemente influenzato e condizionato dalle emozioni generate nel momento in cui scopriamo e impariamo un nuovo pericolo e quale possibile danno può portare. Contrariamente a quanto molti credono, per gli esseri umani la percezione del rischio dipende scarsamente da fattori razionali, come l’uso della probabilità e della logica, ma, al contrario, è fortemente determinata dalle emozioni (la conoscenza dei pericoli, l’immediatezza del danno, la libertà nell’assunzione del rischio, la concentrazione del danno nel tempo, la dannosità dei pericoli presenti e la loro frequenza, l’esposizione personale e la valutazione soggettiva costi/benefici).
Ad esempio, se un evento ci fa particolarmente paura, quel tipo di evento si colloca automaticamente ai primi posti della nostra classifica mentale dei rischi, a prescindere dalla reale probabilità che ci possa capitare. Un esempio lampante è come tendiamo a sovrastimare il numero di morti in incidenti aerei o ferroviari, quando i dati ci dimostrano essere meno numerosi di quelli d’auto.
Vi sono due fattori fondamentali che possono influenzare la probabilità che si verifichino eventi infortunistici, ovvero:
- variabili di tipo individuale come gli atteggiamenti verso la sicurezza
- variabili di tipo sociale come il supporto dei colleghi
Gli studi socio‐antropologici hanno evidenziato che la percezione del rischio è fortemente influenzata dagli orientamenti culturali prevalenti e anche dai processi sociali che si realizzano intorno alla definizione e valutazione del danno, ossia da tutta la dinamica delle immagini e delle idee, sostenute da diversi attori sociali che si confrontano comunicando.
Il progetto INAIL tra sicurezza e neurobiologia
Anche INAIL ha compreso l’importanza delle neuroscienze nei processi di sicurezza aziendale sostenendo che il fattore umano è uno dei più importanti fattori di rischio da tenere in considerazione. Infatti, spesso le persone, a causa di decisioni errate, possono mettere in pericolo loro stesse e gli altri.
A tal proposito INAIL, in collaborazione con Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S. e l’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del CNR, ha lanciato il progetto La neurobiologia al servizio della sicurezza con lo scopo di creare una rete tra gli operatori del settore, gli esperti di biosicurezza e le Istituzioni, per favorire lo scambio di esperienze, motivare alla cultura della prevenzione e fornire formazione ed informazione sulla normativa e le buone pratiche di laboratorio per l’utilizzo delle biotecnologie.
Il progetto non si esaurisce qui ma fa parte del percorso INAIL di ricerca scientifica che si occupa di trovare delle soluzioni per aumentare la sicurezza sul lavoro attraverso l’utilizzo di biotecnologie innovative.
Fonti
Daniel Kahneman, “Thinking, Fast and Slow”, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011

Nuova Direttiva europea 2022/2555 per la cybersicurezza
A fine dicembre 2022, è stata pubblicata in Gazzetta europea la DIRETTIVA (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che stabilisce misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione Europea e così migliorare il funzionamento del mercato interno.
Cosa stabilisce la Direttiva 2022/2555
La nuova Direttiva Europea, detta anche NIS 2, stabilisce (art.1):
- obblighi che impongono agli Stati membri di adottare strategie nazionali in materia di cybersicurezza e di designare o creare autorità nazionali competenti, autorità di gestione delle crisi informatiche, punti di contatto unici in materia di sicurezza (punti di contatto unici) e team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT) (Capo V);
- misure in materia di gestione dei rischi di cybersicurezza e obblighi di segnalazione per i soggetti di un tipo di cui all’allegato I o II nonché per soggetti identificati come critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557 (Capo IV);
- norme e obblighi in materia di condivisione delle informazioni sulla cybersicurezza (Capo VI);
- obblighi in materia di vigilanza ed esecuzione per gli Stati membri (Capo VII).
A chi si applica la Direttiva 2022/2555
La DIRETTIVA (UE) 2022/2555 si applica ai soggetti (art.2):
- pubblici (gli Stati possono applicarla ad enti della pubblica amministrazione a livello locale e istituti di istruzione, in particolare ove svolgano attività di ricerca critiche); sono esclusi enti della pubblica amministrazione che svolgono le loro attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o della difesa, del contrasto, comprese la prevenzione, le indagini, l’accertamento e il perseguimento dei reati.
- privati (tipologie in allegato I o II) considerati “medie imprese” (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE), o che superano i massimali per le medie imprese e che prestano i loro servizi o svolgono le loro attività all’interno dell’Unione.
- “critici”, indipendentemente dalle loro dimensioni, (ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557)
- che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio.
La Direttiva non si applica a tutti quei soggetti che sono obbligati da atti giuridici settoriali dell’Unione (art.4) ad adottare misure di gestione dei rischi di cybersicurezza o di notificare gli incidenti significativi.
Quando entrerà in vigore in Italia?
Gli Stati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, dovranno adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 17 ottobre 2024, le disposizioni si applicano a decorrere dal 18 ottobre 2024.
La Direttiva modifica (artt. 42-44):
- il regolamento (UE) n. 910/2014 (in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche);
- la direttiva (UE) 2018/1972 (che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche);
- ed abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione.

Verifica di conformità dei macchinari: sentenza 44561/2022 ne ribadisce l’obbligo in capo al Datore di Lavoro
Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi ad Ascoli Piceno il 15 aprile 2016 presso uno stabilimento di produzione di tubetti in alluminio, laminato e plastica.
Secondo la ricostruzione dell’incidente, l’operaio litografo stava pulendo i rulli della macchina litografica alla quale era addetto avvalendosi di uno straccio. La pulizia doveva avvenire con i rulli in movimento e, per questo, all’imbocco c’era una protezione, che non raggiungeva però la parte terminale dei rulli. A causa di ciò, la mano destra dell’operaio fu trascinata ed egli subì un «trauma da schiacciamento, con amputazione dell’apice del V dito» dal quale derivò una malattia di durata superiore ai quaranta giorni.
Il Datore di Lavoro è stato quindi accusato di aver provocato l’infortunio per colpa specifica, consistita nella violazione dell’art. 71 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e, in particolare, per aver messo a disposizione dei lavoratori una attrezzatura non conforme ai requisiti generali di sicurezza.
Con Cassazione Penale, Sez. IV, 23 novembre 2022 n.44561, la Corte ha ricordato che “ai sensi degli artt.17 e 28 d.lg.n.81/08 l’obbligo di valutazione dei rischi che incombe sul datore di lavoro, prevede anche la scelta delle attrezzature da lavoro. Grava quindi su di lui, come grava in presenza di deleghe su ogni gestore del rischio, l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa – inidoneità originaria o sopravvenuta – siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra (Sez.4, n.3917 del 17/12/2020, dep. 2021, Dal Maso, Rv.280382).
In attuazione di questi principi si è ritenuto che «il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità» (Sez.4, n.37060 del 12/06/2008, Vigilardi, Rv.241020; Sez.4, n.26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv.256948).
A questa regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile perché le speciali caratteristiche della macchina non consentivano di apprezzarne la pericolosità con l’ordinaria diligenza (Sez.4, n.1184 del 03/10/2018, dep.2019, Motta Pelli, Rv.275114; Sez.4, n.41147 del 27/10/2021, Favaretto, Rv.282065), ma tale situazione non ricorre nel caso di specie atteso che, come emerge dalle sentenze di merito, la protezione non ricopriva la zona di imbocco per tutta la sua estensione, sicché il pericolo era evidentemente riconoscibile. Il ricorrente osserva che la macchina era stata utilizzata per oltre vent’anni senza che nessuno si facesse male, ma questo dato non consente di ritenere che il difetto di protezione fosse occulto e non accertabile con l’ordinaria diligenza.”

Sicurezza delle macchine per imballaggio: esempi di non conformità e soluzioni costruttive
Nuove schede tecniche INAIL per la sicurezza delle macchine da imballaggio
L’istituto INAIL, organo di sorveglianza sulle macchine industriali immesse sul mercato ai sensi della direttiva macchine, ha pubblicato il nuovo volume per l’accertamento tecnico della sicurezza delle macchine per imballaggio.
Partendo dalla propria banca dati e dalle esperienze pregresse, INAIL sviluppa periodicamente dei report riguardanti le principiali criticità, non conformità e rischi riscontrati su macchinari e impianti industriali relativamente alla sicurezza dei lavoratori. Le pubblicazioni, oltre all’inquadramento delle criticità relative alla normativa macchina di riferimento, forniscono inoltre utili pareri tecnici sulla conformità delle macchine rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza imposti dalle varie norme di riferimento.
Nell’ambito della sicurezza industriale, in quest’ultima pubblicazione INAIL ha focalizzato l’attenzione sui pericoli dei macchinari per l’imballaggio (film flessibile, carta, cartone, ecc.) quali formatrici, riempitrici, sigillatrici e avvolgitrici e sui relativi rischi correlati alla sicurezza degli operatori macchina. Precedentemente ci siamo già occupati della sicurezza delle macchine alimentari in questa News, sempre attraverso l’importante apporto di INAIL.
All’interno del volume, scaricabile dal link qui sotto, sono spiegati: il flusso per la sorveglianza dei macchinari installati, le norme armonizzate nel settore delle macchine per imballaggio e 15 case studies su macchinari specifici e relative problematiche riscontrate.
L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per imballaggio
Normative di sicurezza per macchine da imballaggio
Per poter identificare efficacemente eventuali RES è fondamentale comprendere in prima istanza, quali sono le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza nell’ambito dell’industria del packaging e degli imballaggi. In quest’ottica il volume sviluppato da INAIL riporta le norme armonizzate suddivise per categorie di macchinari.
Credits: pag 20, Volume Accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per imballaggio
Come leggere le schede tecniche
Dopo l’inquadramento normativo, il volume presenta 15 schede tecniche su differenti macchinari (confezionatrice, tappatrice, incartonatrice, incartatrice, termoforatrice, cc.) strutturate in tre parti principali:
- una prima parte descrittiva dove viene inquadrata la tipologia di macchina, la destinazione d’uso e le modalità di utilizzo e l’anno di fabbricazione, ovvero l’anno di immissione nel mercato, essenziale per identificare la normativa di riferimento (Direttiva macchine 2006/42/CE o D.Lgs. 81/2008)
- una parte dedicata alle norme tecniche armonizzate di riferimento: questa sezione non è sempre presente, in quanto dipende dalla disponibilità di riferimenti tecnici pertinenti; ove disponibile viene riportata la norma armonizzata di tipo C indicandone la versione e la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale;
- una parte denominata “accertamento tecnico” che si compone di due sotto sezioni:
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- una prima sezione relativa alla segnalazione di presunta non conformità, nella quale viene descritta la situazione di pericolo ravvisata con relative foto e schemi e il requisito essenziale di sicurezza (RES) non conformi;
- la seconda sezione si focalizza invece sul parere tecnico dove, alla luce delle non conformità riscontrate, vengono illustrate l’esito dell’accertamento tecnico condotto da INAIL, sulla base della documentazione fornita dai fabbricanti, di pareri già espressi dall’autorità di sorveglianza del mercato, di posizioni assunte nei consessi comunitari, nonché dello stato dell’arte di riferimento.
Esempio di scheda tecnica su una macchina termosaldatrice
Riportiamo a titolo esemplificativo la Scheda tecnica 4 riguardante una termosaldatrice rotativa per sacchetti con stampa a caldo di cui sono individuati situazioni di pericolo, normativa di riferimento e RES segnalati.
Credits: pagg. 29-30, Volume Accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per imballaggio
Fonte: Inail