Verifica di conformità dei macchinari: sentenza 44561/2022 ne ribadisce l’obbligo in capo al Datore di Lavoro

Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi ad Ascoli Piceno il 15 aprile 2016 presso uno stabilimento di produzione di tubetti in alluminio, laminato e plastica.
Secondo la ricostruzione dell’incidente, l’operaio litografo stava pulendo i rulli della macchina litografica alla quale era addetto avvalendosi di uno straccio. La pulizia doveva avvenire con i rulli in movimento e, per questo, all’imbocco c’era una protezione, che non raggiungeva però la parte terminale dei rulli. A causa di ciò, la mano destra dell’operaio fu trascinata ed egli subì un «trauma da schiacciamento, con amputazione dell’apice del V dito» dal quale derivò una malattia di durata superiore ai quaranta giorni.
Il Datore di Lavoro è stato quindi accusato di aver provocato l’infortunio per colpa specifica, consistita nella violazione dell’art. 71 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e, in particolare, per aver messo a disposizione dei lavoratori una attrezzatura non conforme ai requisiti generali di sicurezza.

 

Con Cassazione Penale, Sez. IV, 23 novembre 2022 n.44561, la Corte ha ricordato che “ai sensi degli artt.17 e 28 d.lg.n.81/08 l’obbligo di valutazione dei rischi che incombe sul datore di lavoro, prevede anche la scelta delle attrezzature da lavoro. Grava quindi su di lui, come grava in presenza di deleghe su ogni gestore del rischio, l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa – inidoneità originaria o sopravvenuta – siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra (Sez.4, n.3917 del 17/12/2020, dep. 2021, Dal Maso, Rv.280382).

 

In attuazione di questi principi si è ritenuto che «il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità» (Sez.4, n.37060 del 12/06/2008, Vigilardi, Rv.241020; Sez.4, n.26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv.256948).

 

A questa regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile perché le speciali caratteristiche della macchina non consentivano di apprezzarne la pericolosità con l’ordinaria diligenza (Sez.4, n.1184 del 03/10/2018, dep.2019, Motta Pelli, Rv.275114; Sez.4, n.41147 del 27/10/2021, Favaretto, Rv.282065), ma tale situazione non ricorre nel caso di specie atteso che, come emerge dalle sentenze di merito, la protezione non ricopriva la zona di imbocco per tutta la sua estensione, sicché il pericolo era evidentemente riconoscibile. Il ricorrente osserva che la macchina era stata utilizzata per oltre vent’anni senza che nessuno si facesse male, ma questo dato non consente di ritenere che il difetto di protezione fosse occulto e non accertabile con l’ordinaria diligenza.”