
Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati
Il Ministero del Lavoro – con Decreto direttoriale n. 36 del 17 maggio 2021 – ha comunicato la lista dei soggetti abilitati al controllo periodico delle attrezzature di lavoro, descrivendo nuovamente gli adempimenti che devono essere effettuati nell’iter di verifica.
Il controllo e la manutenzione delle attrezzature di lavoro sono previste dal Testo Unico della Sicurezza sul lavoro D.lgs81/08.
La norma impone al datore di lavoro di verificare lo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature avvalendosi di specifici soggetti, dotati di determinati requisiti.
Per ogni attrezzatura vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.
La prima verifica è riservata all’INAIL, che deve provvedere nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio delle attrezzature.
Le verifiche successive, o qualora sia scaduto inutilmente il termine indicato per la prima – il datore di lavoro potrà rivolgersi ai soggetti abilitati, pubblici e privati, indicati nell’elenco condiviso dal Ministero.
L’articolo 71, comma 11 del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede infatti che le attrezzature dell’allegato VII siano sottoposte a verifica con cadenza regolare.
Il decreto è strutturato in 7 articoli, che specificano:
- rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati;
- variazione delle abilitazioni;
- iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati;
- sospensione dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati;
- cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati;
- elenco dei soggetti abilitati;
- obblighi dei soggetti abilitati.
Obblighi dei soggetti abilitati
I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate.
Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione e tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – attraverso specifica Commissione – può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base per l’idoneità dei soggetti abilitati. entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati.
Fonte: Ministero del Lavoro