La nuova Direttiva Seveso III

 

Dal 1° giugno 2015 diventa operativa in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea la nuova Direttiva SEVESO III (2012/18/UE del 4 luglio 2012) per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante che coinvolgano sostanze pericolose.

 

La nuova Direttiva introduce significative novità:

  • Direttiva-Sevesoclassificazione delle sostanze e delle miscele allineata al Regolamento CLP (CE n. 1272/2008);
  • obbligo di valutare anche gli scenari incidentali derivanti da eventi naturali (terremoti, inondazioni, ecc.);
  • maggior obblighi per l’informazione alla popolazione (chiara, comprensibile e tempestiva);
  • definizione di piani di ispezione e controllo per tutti gli stabilimenti soggetti (frequenze e procedure per le ispezioni)

L’Italia ha recepito la direttiva Seveso III con l’emanazione del D.Lgs n. 105 del 26/06/2015 entrato in vigore il 29 Luglio 2015

 

Visti gli obblighi di adeguamento imposti a partire dal 29/07/2015 dal D.lgs n. 105 del 26/06/2015, CONTEC INDUSTRY offre :

 

  1. Per le aziende a rischio di incidente rilevante che sono quindi già sottoposte alla Legge Seveso, una consulenza tecnica specialistica per verificare un eventuale aggiornamento ed adeguamento degli stabilimenti e/o impianti rispetto alla nuova Direttiva Seveso III;
  2. Per le aziende che non sono sottoposte ancora alla Legge Seveso e che intendono realizzare uno stabilimento sottoposto a tale leggeconsulenza tecnica sull’iter autorizzativo da seguire e servizi di ingegneria impiantistica con la progettazione e la realizzazione di stabilimenti a rischio e/o adeguamenti impiantistici di stabilimenti già esistenti (“Chiavi in mano“)

 

Per maggiori informazioni vedi il documento “Rischio incidenti rilevani e leggi Seveso” allegato

 

																				

LA NUOVA DIRETTIVA ATEX 2014/34/UE

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29 marzo 2014, la Nuova Direttiva ATEX  (ATEX 2014/34/UE) è in vigore dal 30/04/2014 e va ad abrogare, con effetto decorrente dal 20 aprile 2016, la direttiva ATEX 94/9/CE

La nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle apparecchiature e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Non prevede cambiamenti sostanziali ai contenuti tecnici delle precedenti direttive ATEX ma palesa in modo più chiaro gli obblighi in capo ai vari operatori della filiera (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori) ampliando di conseguenza l’articolo relativo alle “Definizioni”.

 

Come conformarsi alla direttiva Atex (2014/34/EU)LOGO atex

La Direttiva 2014/34/UE impone la certificazione ATEX a tutti i prodotti (apparecchi e sistemi di protezione) commercializzati nell’Unione stessa, indipendentemente dal luogo di produzione e dalle normative in esso in vigore, se installati e destinati ad essere utilizzati in luoghi a rischio di esplosione.

I prodotti o apparecchiature immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016, e conformi alle precedenti direttive, potranno continuare ad essere commercializzati sul territorio UE anche successivamente a tale data, in un periodo transitorio che consentirà ai fabbricanti e alle parti interessate di adattarsi alla nuova regolamentazione.

 

LE COMPETENZE DI CONTEC INDUSTRY

Contec Industry fornisce alle aziende la propria consulenza tecnica specializzata nella valutazione dei rischi ATEX delle apparecchiature, degli impianti e dei prodotti destinati all’impiego in aree con atmosfere potenzialmente esplosive.

In particolare, a seconda delle esigenze espresse, Contec Industry fornisce (elenco non esaustivo):

  • documento valutazione dei rischi ATEX comprensivo di analisi rischio innesco, analisi fonti di immissione, classificazione e analisi dei rischi delle aree con periocolo di esplosione per presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili, identificazione delle disposizioni per le misure di emergenza;
  • definizione degli interventi di adeguamento e miglioramento
  • assistenza nella stesura della dichiarazione di conformità CE e della conseguente Marcatura CE delle attrezzature e/o impianti secondo la Direttiva Macchine e Direttive Atex

 

Leggi l’intervista del CEO di Contec Industry sul nuovo sito del Gruppo Contec:

http://www.gruppocontec.it/contec-industry-introduce-la-nuova-direttiva-atex/

 

																				

Marcatura CE dei componenti strutturali in acciaio o alluminio (UNI EN 1090-1)

La Norma armonizzata UNI EN 1090-1:2012 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali” descrive i requisiti e le modalità per l’apposizione della Marcatura CE definendo così le regole per la valutazione e della conformità di strutture di acciaio e di alluminio secondo la Direttiva 89/106/CEE (Direttiva Prodotti da Costruzione)  ed il Regolamento Europeo (UE) n. 305/2011.

A partire dal 1 luglio 2014 l’applicazione della norma è diventata obbligatoria

Ciò significa che  tutti coloro che realizzano strutture metalliche, oltre ad essere già soggetti ai requisiti previsti per i centri di trasformazione nell’ambito della carpenteria metallica (UNI EN ISO 3834 e DM 14.01.08), dovranno prevedere per i propri prodotti l’implementazione della Marcatura CE delle opere strutturali realizzate mediante strutture secondo la norma UNI EN 1090-1.

In particolare il produttore, dovrà preliminarmente qualificare i propri prodotti attraverso prove o calcoli iniziali di tipo e certificare il proprio FPC (Factory Production Control) mediante l’intervento di un Organismo Notificato.

La Marcatura CE apposta, dovrà poi indicare la conformità all’uso previsto così come specificato nelle varie opzioni della norma stessa. Tale dichiarazione è accettata in tutta l’Unione Europea. EN 1090-1 indica, infatti, a quali requisiti deve rispondere la dichiarazione di conformità legata al marchio CE e descrive le specifiche che la dichiarazione deve contenere.

I prodotti interessati dalla norma sono le strutture in acciaio tra le aree più importanti nel settore edile, quali ad esempio i componenti di edifici di uso generale, magazzini e fabbriche, tetti, ponti, gru e strutture di ingegneria idraulica.

La norma riguarda anche la saldatura, che è evidenziata come un processo speciale nella EN 1090, con una connessione molto forte alla  ISO 3834. Inoltre, la EN 1090 fa riferimento anche ad altri standard di saldatura quali ISO 14731, EN 278 e EN ISO 15614.

Lo standard EN 1090-1 non contiene direttamente norme che disciplinano la progettazione strutturale e i calcoli relativi alle costruzioni ma le richiama puntualmente. Le norme di progettazione e calcolo sono stabilite nelle rispettive sezioni dell’Eurocodice, mentre i requisiti di costruzione sono descritti negli standard EN 1090-2 (strutture in acciaio) e EN 1090-3 (strutture in alluminio).

Forte dell’esperienza già acquisita, Contec Industry offre assistenza globale alle imprese per l’adeguamento ai requisiti sopra descritti per l’ottenimeto della MARCATURA CE, in particolare, assistendo l’azienda:

– nella predisposizione della documentazione tecnica al fine di conseguire la marcatura CE (elaborazione procedure per il controllo della produzione in fabbrica (FPC), elaborazione piani di prova, ecc.)
–   prove iniziali, test e collaudi finali

																				

ADEGUAMENTO IMPIANTI PRODUTTIVI NEI SETTORI AGRICOLO, EDILE E LAPIDEO

L’ INAIL  ha pubblicato un bando di finanziamento per le piccole e micro imprese del settore agricolo, edile e della lavorazione dei materiali lapidei.

Il finanziamento è finalizzato all’adeguamento e all’acquisto di impianti produttivi, macchine, insiemi di macchine o attrezzature (secondo la definizione data dal D.lgs 17/2010) con lo scopo di migliorare condizioni di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’articolo 11, comma 5, DLgs. 81/2008 e s.m.i

Il finanziamento del progetto può coprire al massimo il 65% dell’intero importo e potrà essere compreso tra un minimo di 1.000 e un massimo di 50.000 euro per azienda vincitrice.

Contec Industry offre la propria consulenza tecnica specializzata per la necessaria assistenza nella presentazione della domanda per beneficiare del finanziamento. La compilazione della domanda deve avvenire entro e non oltre il 3 dicembre 2014.

Cogliamo l’occasione per informavi che Contec industry offre anche consulenza e servizi di ingegneria per la marcatura CE di attrezzature di sollevamento, macchine ed impianti produttivi esistenti.

Link utili:
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoFipit/index.html

 

																				

Agevolazioni per il design e il disegno industriale – Bando Disegni 2

È stato pubblicato il bando del Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione di disegni e modelli industriali.

Il Bando “DISEGNI 2” mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale.

BENEFICIARI

Bando disegni 2 è un programma di incentivi dedicato alle PMI che vogliono valorizzare disegni e modelli industriale che – alla data di presentazione della domanda di agevolazione – siano registrati e di cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia titolare o in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità.

PROGRAMMI FINANZIABILI

L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per l’acquisto di servizi specialistici esterni ad esso funzionali,per favorire:
– La messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 Produzione). L’importo massimo dell’agevolazione, per la Fase 1, è pari a euro 65.000,00.
– La commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – Commercializzazione) . L’importo massimo dell’agevolazione, per la Fase 2, è di euro 15.000,00.

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e comunque nei limiti degli importi di seguito indicati in relazione alle diverse fasi progettuali attivate:
Fase 1 – Produzione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 65.000
Fase 2 – Commercializzazione: l’importo massimo dell’agevolazione è di euro 15.000
Le imprese interessate possono presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto – ognuna di esse – un diverso disegno/modello registrato (singolo o multiplo) fino al raggiungimento dell’importo massimo, per impresa, di euro 120.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande sarà possibile a partire da giovedì 6 novembre 2014.

																				

NUOVA DIRETTIVA PED 2014/68/EU

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 giugno 2014 la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).

La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE, conosciuta come Direttiva PED (Pressure Equipment Directive), sostituisce la Direttiva 97/23/CE e dovrà essere recepita entro il 28 febbraio 2015, almeno per quanto riguarda la nuova classificazione delle attrezzature a pressione, che tiene conto del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

La Direttiva 97/23/CE, attualmente in vigore, effettua una classificazione del fluido contenuto nelle attrezzature a pressione a seconda della sua pericolosità, a norma della Direttiva 67/548/CEE, che il 1° giugno 2015 sarà abrogata e sostituita dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

La Direttiva 97/23/CE sarà abrogata a partire dal 19 luglio 2016.

																				

UNI ISO 9927 – Le ispezioni approfondite su macchinari di sollevamento: le competenze di Contec Industry

In ottemperanza alla norma UNI ISO 9927-1, Contec Industry srl garantisce le ispezioni regolari su macchine ed accessori per il sollevamento effettuate da ingegnere esperto.

L’ispezione approfondita deve essere necessariamente eseguita – ad esempio –  in casi di:

1.     Cambio di caratteristiche d’uso del macchinario;

2.     Grave incidente, con o senza infortuni;

3.     Sostituzione/modifica di un elemento strutturale;

4.     Per macchine di età superiore a 10 anni;

5.     per esplicita richiesta degli Organi di Controllo o del Datore di Lavoro

L’ispezione approfondita inoltre

  • analizza anche lo stato delle strutture della macchina, anche a mezzo di prove di laboratorio;
  • può richiedere lo smontaggio di parti della macchina e il controllo con sistemi di analisi specifici;
  • dichiara, sulla base di un documento “storico” creato in stretta collaborazione con l’utilizzatore, se la macchina è in grado di effettuare ulteriori cicli di lavoro (dichiarazione di vita residua).

Le attrezzature di sollevamento vengono progettate “a fatica”, seguendo delle normative specifiche (FEM,DIN, EN), e secondo degli spettri di carico e un numero di cicli previsto in fase di progetto. Va quindi controllato se tale limite sia stato raggiunto prima del periodo di vita ipotizzato dal costruttore o se rimanga ulteriore “vita residua” all’attrezzo, in relazione al reale utilizzo e alle condizioni di carico previste in fase di progetto.

 Quindi superate delle scadenze prefissate, secondo quanto prescritto da alcune Norme Tecniche o da procedure di controllo adottate da alcune Regioni o dalle istruzioni dei costruttori delle attrezzature, si deve procedere all’accertamento del periodo residuo di esercizio dell’apparecchio o attrezzatura di sollevamento.

L’intervento che Contec Industry offre alla propria clientela,  tramite un proprio ingegnere esperto, è – di norma – così strutturato:

  1. esame della documentazione dell’attrezzatura o dell’apparecchio di sollevamento e individuazione della classe dell’apparecchio (dichiarazione di conformità CE, libretto di uso e manutenzione, certificati funi, catene, ganci ed accessori, registri delle verifiche, verbali delle verifiche periodiche ASL);
  2. controllo del programma di ispezione e manutenzione effettuato;
  3. valutazione mediante controlli visivi, non distruttivi e prove di carico dello stato di usura, di corrosione, dello stato delle saldature dell’attrezzatura e dei componenti;
  4. esame della funzionalità dei meccanismi;
  5. calcolo dei cicli vita residui, in base alla classe dell’apparecchio, allo stato di conservazione e ai cicli vita effettuati;
  6. rilascio di resoconto tecnico dell’ingegnere esperto con le conclusioni derivanti dall’ispezione approfondita riportante:
    1. lo scopo dell’ispezione;
    2. eventuali controlli NDT e/o altre ispezioni ancora da eseguire;
    3. difetti o anomalie riscontrate;
    4. dichiarazione se vi siano o meno cause di preoccupazione riguardanti l’ulteriore impiego dell’attrezzatura;
    5. calcolo dei cicli vita residui.
																				

Ispezioni sugli apparecchi di sollevamento UNI ISO 9927

Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) obbliga i datori di Lavoro a effettuare i controlli e le verifiche su tutte le attrezzature di lavoro.

In particolare l’art.71 al comma 4 sancisce che “Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e’ previsto.

Inoltre al comma 8 sancisce che “Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

     2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

E infine al comma 9 sancisce che “I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

La norma UNI ISO 9927 introduce ulteriori chiarimenti circa le “ispezioni”, “i controlli”, “la vita residua”, “l’ingegnere esperto”.

Le ispezioni approfondite sono raccomandate ad intervalli periodici dalla messa in servizio, come indicati ad esempio nel  Punto 7.3 Norma ISO 9927-3:2005 relativamente alle gru ed estensivamente applicabili, salvo diverse indicazioni del costruttore, anche alle attrezzature sottogancio: 4 anni, 8 anni, 10 anni 12 anni, 14 anni, ed ogni anno dopo il 14°.

E’ pertanto opportuno procedere alle ispezioni e controlli periodici approfonditi sopra citate, secondo quanto prescritto dalle norme tecniche o dalle procedure di controllo adottate in alcune Regioni dagli organi competenti, alla effettuazione di un accertamento del periodo residuo di esercizio dell’apparecchio (calcolo cicli di vita residua) e alla contestuale “ispezione approfondita” (Punto 7 Norma ISO 9927-3:2005) da parte dell’Ingegnere Esperto ( Punto 5.2.2 della Norma UNI ISO 9927-1).

La normativa – in particolare – identifica quest’ultimo come un ingegnere esperto con comprovata formazione ed esperienza in materia di apparecchiature di sollevamento in grado di giudicare la condizione di sicurezza dell’apparecchio, ovvero valutare ed attestare l’idoneità dal punto di vista del suo funzionamento in sicurezza. L’ingegnere esperto può decidere – anche a seguito di dello smontaggio di elementi di carpenteria – quali misure devono essere adottate al fine di mantenere in esercizio l’apparecchiatura e allo stesso tempo garantire al proprietario, a fronte di interventi di riparazione, un eventuale uso futuro dell’apparecchio in sicurezza.

Contec Industry srl garantisce le ispezioni regolari effettuate da un proprio ingegnere esperto secondo la normativa vigente.

 

 

																				

Contec Industry ottiene la certificazione ISO 9001:2008

Contec Industry ha ottenuto oggi da parte degli ispettori BSI la certificazione per il sistema di gestione per la qualità ISO 9001:2008

 

Certificato BSI - ISO9001