Analizziamo il nuovo Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza dei prodotti

Il Regolamento sulla Sicurezza dei Prodotti dell’UE (GPSR), entrato in vigore nel maggio 2023, rappresenta un’importante trasformazione nella normativa europea verso un mercato interno più sicuro e trasparente, con obblighi chiari per gli operatori economici e maggiori garanzie per i consumatori.

Il Regolamento, divenuto obbligatorio dal 13 dicembre 2024, abroga la precedente direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti del 2001 (direttiva 2001/95/CE) e fornisce un nuovo quadro generale dell’UE sulla sicurezza dei prodotti per tenere il passo con le sfide della digitalizzazione e della crescente quantità di beni e prodotti venduti online. 

 

Campo di applicazione del Regolamento

Il campo di applicazione del regolamento rimane incentrato sull’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i consumatori, senza limiti di confine nel mercato interno. Viene introdotta una serie di definizioni chiare, incluso il concetto di “rischio”, “importatore” e “fornitore di servizi di logistica”, per migliorare la comprensione e l’applicazione delle norme.

Il regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell’Unione, il presente regolamento si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti.

 

Valutazione della sicurezza dei prodotti

La valutazione della sicurezza dei prodotti è disciplinata in modo più dettagliato attraverso gli articoli 6 e 8 del regolamento. Viene introdotta la presunzione di conformità per i prodotti che rispettano le norme europee pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. Inoltre, vengono delineati aspetti cruciali come la cybersicurezza e l’intelligenza artificiale.

La sicurezza dei prodotti deve essere valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

  • le caratteristiche del prodotto, quali design, caratteristiche tecniche, composizione, imballaggio e istruzioni;
  • l’effetto su altri prodotti;
  • la presentazione del prodotto, l’etichettatura, eventuali avvertenze e istruzioni e informazioni di sicurezza;
  • le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto;
  • l’aspetto del prodotto, in particolare gli aspetti che imitano il cibo o che attraggono i bambini;
  • le caratteristiche di cybersecurity e le eventuali funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.

 

Operatori economici

Il regolamento prevede altresì la condizione indispensabile per immettere sul mercato UE le merci soggette al regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti ossia l’esistenza di un operatore economico stabilito nell’Unione Europea che assume le responsabilità già definite nel suddetto regolamento all’articolo 16. Ciò significa che ha la responsabilità di:

  • verificare l’esistenza di una dichiarazione UE di conformità di prestazione e relativa documentazione tecnica, quando prescritta;
  • conservare i precedenti documenti per il periodo prescritto dalle normative eventualmente applicabili;
  • fornire alle autorità di vigilanza le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare la conformità del prodotto;
  • segnalare all’autorità eventuali rischi di sicurezza. Se un prodotto verrà richiamato, i consumatori avranno diritto alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso e anche di presentare reclami o di intraprendere azioni collettive.

 

Vendita online e a distanza

Per garantire la sicurezza dei prodotti, il Regolamento introduce nuovi doveri per le piattaforme di vendita online. Svincolandole da un ruolo puramente passivo, l’Autorità prevede che esse adottino processi interni per la sicurezza dei prodotti e siano registrate al portale Safety Gate, uno strumento online che permette ai consumatori di segnalare problemi e prodotti pericolosi alle autorità nazionali ed europee. Dovranno anche indicare il loro punto di contatto unico, consentendo ai destinatari dei prodotti di comunicare direttamente con loro. Infine, dovranno fornire ai consumatori le informazioni relative al fabbricante o alla persona responsabile dell’immissione sul mercato, l’identificazione del prodotto e le eventuali avvertenze sui prodotti.