Industria 4.0: dall’iperammortamento al credito d’imposta

La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi dal 184 al 197) ha modificato le modalità incentivanti per l’acquisto di beni strumentali e non passando dall’iperammortamento al credito di imposta, che si inserisce nello scenario generale del piano nazionale Industria 4.0

 

Chi ne beneficia e per cosa?

Dal 1° gennaio 2020  possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.

L’agevolazione ha scopo di sostenere il processo di transizione digitale, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità̀ ambientale, e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.

La norma prescrive all’erogazione del credito d’imposta la condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Tempi per beneficiare del credito d’imposta

Le imprese possono beneficiare del credito d’imposta dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, validità estesa al 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% per cento del costo di acquisizione.

 

Aliquote del credito d’imposta per i macchinari:

Per gli investimenti di macchinari la legge di bilancio 2020 differenzia il credito d’imposta in due scaglioni:

– CREDITO DI IMPOSTA del 40% del valore del bene per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– CREDITO DI IMPOSTA del 20% del valore del bene per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro.

Il credito d’imposta è applicabile fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

 

Aliquote del credito d’imposta per i software:

Per gli investimenti in software o bene immateriali mediante soluzioni di cloud computing la legge di bilancio 2020 ha stabilito il credito d’imposta in un unico scaglione:

– CREDITO DI IMPOSTA del 15% del valore del bene immateriale per gli investimenti fino a 700.000 euro.

 

Beni oggetto del credito d’imposta

Si tratta di beni (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori;

– Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi di misura, sistemi di monitoraggio, sistemi per l’ispezione;

– Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza (es. postazioni adattative, sistemi di movimentazione agevolata, dispositivi wearable, interfacce uomo macchina intelligenti).

 

Azioni necessarie per accedere al credito d’imposta

– conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; la documentazione relativa ai pagamenti deve riportare l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge 160 del 27 dicembre 2019;

 – effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che con apposito decreto ha stabilito il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile;

– le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato;

– Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può̀ essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

 

Cosa cambia per gli investimenti effettuati nel 2018-2019 ?

Per i beni acquistati nel 2018 e 2019 si applica l’iperammortamento come da legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale – Legge Bilancio 2020, 27 dicembre 2019, n. 160