Nuova direttiva UE sui crimini ambientali: fino a 10 anni di reclusione e perseguibili anche le persone giuridiche

La criminalità ambientale è la quarta attività criminale al mondo e una delle principali fonti di reddito per la criminalità organizzata insieme al traffico di droga e armi e alla tratta di esseri umani. Per fronte a questo fenomeno, il 27 febbraio 2024 il Parlamento europeo ha adottato a larga maggioranza una nuova direttiva che aggiorna la lista e le sanzioni per quanto concerne i crimini ambientali.

La nuova direttiva mira a stabilire norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare meglio l’ambiente e sostituisce la precedente direttiva del 2008, divenuta obsoleta a fronte degli sviluppi del diritto ambientale dell’UE.

Tra i nuovi reati introdotti dalla direttiva figurano il commercio illegale di legname, l’esaurimento delle risorse idriche, le gravi violazioni della legislazione dell’UE in materia di sostanze chimiche, e l’inquinamento provocato dalle navi. I deputati hanno voluto inserire nel testo anche i cosiddetti “reati qualificati“, vale a dire quelli che portano alla distruzione di un ecosistema e sono quindi paragonabili all’ecocidio (ad esempio gli incendi boschivi su vasta scala o l’inquinamento diffuso di aria, acqua e suolo).

 

Sanzioni pecuniarie e pene detentive anche per le persone giuridiche

L’inasprimento delle sanzioni previsto nella proposta della nuova direttiva UE distingue se il reato è commesso da persona fisica o da persona giuridica.

 

Nello specifico, si fa riferimento alle persone fisiche:

  • per i reati dolosi che provocano il decesso di persone. È prevista una pena massima di dieci anni di reclusione;
  • per i reati qualificati che causano risultati catastrofici, con una pena massima di otto anni di reclusione;
  • per i reati commessi per grave negligenza che provocano il decesso di persone, una pena massima di cinque anni di reclusione;
  • per altri reati dolosi inclusi nella normativa, una pena massima di almeno cinque anni o almeno tre anni di reclusione.

 

Nel caso delle persone giuridiche, invece, la direttiva prevede le seguenti sanzioni:

  • per i reati più gravi, una sanzione pecuniaria pari ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale della persona giuridica o, in alternativa, a 40 milioni di euro;
  • per tutti gli altri reati, una sanzione pecuniaria massima pari ad almeno il 3% del fatturato mondiale totale della persona giuridica o, in alternativa, a 24 milioni di euro.

A queste si aggiungono delle possibili misure supplementari, tra cui l’imposizione dell’obbligo per l’autore del reato di ripristinare l’ambiente o di compensare i costi connessi ai danni, l’esclusione dello stesso dall’accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni.

 

Stati membri: formazione e raccolte dati

I deputati hanno insistito con successo durante i negoziati sull’introduzione di sostegno e assistenza nel contesto dei procedimenti penali per gli informatori (whitleblower) che denunciano reati ambientali. Inoltre, hanno introdotto l’obbligo per gli Stati membri di organizzare corsi di formazione specializzati per forze dell’ordine, giudici e pubblici ministeri, redigere strategie nazionali e organizzare campagne di sensibilizzazione contro la criminalità ambientale.

I dati sui reati ambientali raccolti dai governi dell’UE dovrebbero inoltre consentire di affrontare meglio la questione e aiutare la Commissione ad aggiornarne regolarmente l’elenco.

 

Prossime tappe

La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Gli Stati membri avranno poi due anni per recepire le norme nel diritto nazionale.