Acque reflue trattate e riutilizzo in agricoltura secondo il nuovo Regolamento Europeo

Il Regolamento (UE) 2020/741, pubblicato sulla GUCE lo scorso 2020, definisce i requisiti minimi per l’utilizzo delle acque di recupero per scopi agricoli in modo sicuro.

L’obiettivo è quello di garantire che le acque reflue trattate siano riusate in modo più ampio, limitando quindi l’uso di corpi idrici e acque sotterranee, arginando il problema della carenza di risorse idriche.

Il provvedimento disciplina diversi aspetti:

  • gli obblighi del gestore degli impianti di affinamento;
  • i criteri di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua;
  • gli obblighi concernenti il permesso per quanto riguarda le acque affinate;
  • le modalità di verifica della conformità rispetto alle condizioni indicate nel permesso;
  • le informazioni al pubblico e quelle relative al controllo dell’attuazione;
  • l’esercizio della delega;
  • le sanzioni.

 

Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 26/06/2023. Il testo integrale è disponibile qui.

 

La qualità delle acque:

Il regolamento definisce quattro classi di qualità delle acque fognarie trattate, a quali colture si può applicare ciascuna di esse e con quale tecnica di irrigazione

QUALITÀ A: Tutte le colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque affinate e le piante da radice da consumare crude

QUALITÀ B: Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture utilizzate per l’alimentazione di animali da latte o da carne

QUALITÀ C: Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture utilizzate per l’alimentazione di animali da latte o da carne

QUALITÀ D: Colture industriali, da energia e da sementi

 

Le esclusioni:

Si riporta il testo della considerazione [20] al Regolamento

” Il presente regolamento dovrebbe contemplare le acque affinate ottenute da acque reflue che sono state raccolte in reti fognarie, che sono state trattate in impianti di trattamento delle acque reflue urbane in conformità della direttiva 91/271/CEE e che seguono ulteriori trattamenti nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane, o in un impianto di affinamento, per soddisfare i parametri di cui all’allegato I del presente regolamento. A norma della direttiva 91/271/CEE, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore a 2 000 non vige l’obbligo di essere provvisti di reti fognarie. Ciononostante, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di a.e. inferiore a 2 000 che confluiscono in reti fognarie dovrebbero essere soggette a un trattamento appropriato prima dello scarico di tali acque reflue in acque dolci o in estuari, a norma della direttiva 91/271/CEE. In tale contesto, le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di a.e. inferiore a 2 000 dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento solo quando confluiscono in una rete fognaria e sono soggette a trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Analogamente, il presente regolamento non dovrebbe riguardare le acque reflue industriali biodegradabili provenienti da impianti appartenenti ai settori industriali di cui all’allegato III della direttiva 91/271/CEE, a meno che le acque reflue provenienti da tali impianti confluiscano in una rete fognaria e siano soggette a trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane. ”

 

In questo modo restano esclusi dal presente Regolamento i reflui originati da:

  • Trasformazione del latte
  • Lavorazione degli ortofrutticoli
  • Lavorazione ed imbottigliamento di bevande analcoliche
  • Trasformazione delle patate
  • Industria della carne
  • Industria della birra
  • Produzione di alcole e di bevande alcoliche
  • Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali
  • Lavorazione di gelatina e colla a base di pelli e ossa
  • Fabbriche di malto
  • Industria di trasformazione del pesce

 

Le acque reflue provenienti da tali impianti restano soggette al decreto Effluenti (dm 12 giugno 2003, n. 185, Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ed è necessario che confluiscano in una rete fognaria e siano soggette a trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane prima di poter essere riutilizzate per l’irrigazione agricola.

 

Fonte: GUCE  – Agronotizie

 


Il trattamento delle acque reflue provenienti da impianti industriali è il tema del primo webinar del nostro ciclo di interventi tecnici previsti per il mese di novembre.

TECNOLOGIE DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

03 novembre 2020

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